Divorzio in Thailandia
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Divorzio in Thailandia
Messaggioda wizard1971 » 09/07/2018, 17:35
Alla nostra richiesta se l'atto pubblico di divorzio emesso dall'Ufficiale dello stato Civile di un Comune thailandese secondo l'ordinamento giuridico thailandese avesse lo stesso valore di una sentenza di divorzio passata in giudicato (per verificare la conformità ai principi di cui all’art. 64 della legge 218/95) l'Ambasciata d'Italia in Bangkok ha risposto del modo seguente: "si tratta di un atto amministrativo emesso da un Comune thailandese. Alla luce dell'art. 12 del Decreto-legge 132/2014 che introduce il c.d. “divorzio breve”, tale atto amministrativo è equiparabile nella forma e nella sostanza a un divorzio consensuale, in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, fatto presso un Comune italiano. Atti di questo tipo sono già stati trasmessi in passato da questa Ambasciata e trascritti da altri Comuni in Italia"
Alla luce di quanto sopra riportato,secondo Voi, si puo' procedere, una volta verificata la conformità agli altri principi di cui all'art. 64 della legge 218/95, alla trascrizione dell'atto pubblico di divorzio in questione
Alla luce di quanto sopra riportato,secondo Voi, si puo' procedere, una volta verificata la conformità agli altri principi di cui all'art. 64 della legge 218/95, alla trascrizione dell'atto pubblico di divorzio in questione
Re: Divorzio in Thailandia
Messaggioda USC81 » 09/07/2018, 18:04
Non riesco a vedere che c'azzecca il DL 132/2014 che ha introdotto il "divorzio breve" nella testa di qualcuno e ha degiurisdizionalizzato, in alcuni casi, separazioni e scioglimenti/cessazioni.
Non vi è forse aderenza a quanto previsto/disposto dagli artt. 65 sgg. della Legge 218/95?
Non vi è forse aderenza a quanto previsto/disposto dagli artt. 65 sgg. della Legge 218/95?
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Re: Divorzio in Thailandia
Messaggioda l'auxelugatu » 09/07/2018, 21:43
Se non ricordo male, ai primordi dell'applicazione della l. 218/95 non erano accettati separazioni/divorzi emessi da un'autorità amministrativa. E' chiaro che ora, visto che in Italia un'autorità amm.va (uff.le di stato civile), sia pure a determinate condizioni, può far divorziare/separare, sarebbe assurdo non accettarlo per un divorzio estero.
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Re: Divorzio in Thailandia
Messaggioda wizard1971 » 12/07/2018, 12:03
Grazie mille.
Proveddero' alla trascrizione dell'atto di divorzio
Proveddero' alla trascrizione dell'atto di divorzio
Re: Divorzio in Thailandia
Messaggioda USC81 » 12/07/2018, 16:01
A proposito: a mente fredda ci ho ripensato. E c'azzecca eccome, nella misura fattami notare dal buon aux... Meno (anzi nulla) ci azzecca l'art. 65. SorryNon riesco a vedere che c'azzecca il DL 132/2014 che ha introdotto il "divorzio breve" nella testa di qualcuno e ha degiurisdizionalizzato, in alcuni casi, separazioni e scioglimenti/cessazioni.
Non vi è forse aderenza a quanto previsto/disposto dagli artt. 65 sgg. della Legge 218/95?
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Re: Divorzio in Thailandia
Messaggioda l'auxelugatu » 13/07/2018, 09:53
Tanto per tagliare la testa al toro, circolare della Prefettura di Ancona:
OGGETTO: Repubblica di Romania – Riconoscimento in Italia dei divorzi consensuali dinanzi agli ufficiali di stato civile e ai notai.
La Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’Interno, come reso noto dal Ministero degli Affari Esteri, in merito alla problematica in oggetto, a seguito degli accertamenti esperiti presso le competenti autorità locali, ha rappresentato che in base alla legislazione vigente in Romania, gli atti di volontaria giurisdizione (tra cui anche il divorzio), ove sussista il consenso delle parti, possono essere effettuati anche dinanzi ai notai e agli ufficiali di stato civile.
In particolare, le autorità estere hanno chiarito che nell’ipotesi di divorzio consensuale effettuato davanti al notaio, spetta a quest’ultimo la competenza a rilasciare il certificato di divorzio di cui all’art. 39 del Regolamento CE 2201/2003, secondo il modello standard (allegato I) , mentre, nell’ipotesi di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile è competente al rilascio del citato certificato standard il Tribunale che sarebbe stato competente a giudicare sulla richiesta di divorzio, in mancanza di accordo tra le parti.
Pertanto, in applicazione del citato Regolamento CE possono essere riconosciuti e trascritti i citati atti di divorzio emessi dal notaio e dall’ufficiale dello stato civile romeni, previa verifica dei requisiti ivi previsti.
OGGETTO: Repubblica di Romania – Riconoscimento in Italia dei divorzi consensuali dinanzi agli ufficiali di stato civile e ai notai.
La Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’Interno, come reso noto dal Ministero degli Affari Esteri, in merito alla problematica in oggetto, a seguito degli accertamenti esperiti presso le competenti autorità locali, ha rappresentato che in base alla legislazione vigente in Romania, gli atti di volontaria giurisdizione (tra cui anche il divorzio), ove sussista il consenso delle parti, possono essere effettuati anche dinanzi ai notai e agli ufficiali di stato civile.
In particolare, le autorità estere hanno chiarito che nell’ipotesi di divorzio consensuale effettuato davanti al notaio, spetta a quest’ultimo la competenza a rilasciare il certificato di divorzio di cui all’art. 39 del Regolamento CE 2201/2003, secondo il modello standard (allegato I) , mentre, nell’ipotesi di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile è competente al rilascio del citato certificato standard il Tribunale che sarebbe stato competente a giudicare sulla richiesta di divorzio, in mancanza di accordo tra le parti.
Pertanto, in applicazione del citato Regolamento CE possono essere riconosciuti e trascritti i citati atti di divorzio emessi dal notaio e dall’ufficiale dello stato civile romeni, previa verifica dei requisiti ivi previsti.
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