NOTIFICA EX ART.140 - DECORRENZA DEI TERMINI
La parola al cittadino
Moderatore: Sereno.SCOLARO
Messaggioda Stefano » 27/11/2014, 14:30
Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sent. n. 25079/2014 del 17.07.2014 depositata ieri 26.11.2014.
E' stata dichiarata l'inesistenza di una notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto la raccomandata di avviso di avvenuto deposito dell'atto presso la Casa Comunale è stata restituita con la dicitura "trasferito".
Nella sentenza viene richiamata anche la sent. n. 3/2010 della Corte Costituzionale la quale ha chiarito che la notificazione si perfeziona, per il destinatario, con il "ricevimento" della raccomandata (e non con la semplice "spedizione" della stessa, come si era ritenuto fino a quel momento).
E' stata dichiarata l'inesistenza di una notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto la raccomandata di avviso di avvenuto deposito dell'atto presso la Casa Comunale è stata restituita con la dicitura "trasferito".
Nella sentenza viene richiamata anche la sent. n. 3/2010 della Corte Costituzionale la quale ha chiarito che la notificazione si perfeziona, per il destinatario, con il "ricevimento" della raccomandata (e non con la semplice "spedizione" della stessa, come si era ritenuto fino a quel momento).
Messaggioda Stefano » 27/11/2014, 14:43
Effettivamente quello che dici appare apparentemente esatto ed anche di buon senso.alla fine comunque, tra un 140 con raccomandata restituita al mittente con "destinatario irreperibile" e un 143, in "soldoni", che cambia? Cioè il 143 è un semplice deposito dell'atto in un cassetto dell'ufficio del messo comunale x 20 giorni giusto? non si fa più nemmeno la pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio!!
Quindi ora, io avrò qualcosa come almeno 30 comunicazioni di avvio del procedimento di cancellazione epr irreperibilita' restituitemi dal messo, dopo che ha effettuato un 140, con la raccomandata bella intonsa con "destinatario sconosciuto/trasferito/irreperibile"... gliele restituisco tutte pretendendo un 143 altrimenti in caso di ricorso non sono tutelata? Ma aldilà del tempo e della carta che sprechiamo come può aumentare la probabilità che entri nella sfera di conoscenza del destinatario un deposito in un cassetto???
Tuttavia, bisogna considerare che in realtà non è proprio così.
Nella notificazione ex art. 143 c.p.c. il messo (o l'u.g.), recatosi sul posto, accerta che presso l'indirizzo di residenza conosciuto il destinatario dell'atto non c'è più (nei casi più frequenti perché si è trasferito) senza aver lasciato sul posto indicazioni circa il luogo ove è andato e senza, evidentemente, comunicare il cambio di residenza al Comune.
Quindi sia il mittente che l'organo notificatore non possono fare di più.
Inoltre in questa situazione appare evidente una colpa del destinatario che, a causa delle sue omissioni, si è messo nella condizione di non farsi trovare.
Nella notificazione ex art. 140 c.p.c. invece, il messo o l'u.g. (che sono gli organi professionali deputati ad eseguire le notificazioni, a differenza degli agenti postali) si reca sul posto e ritiene che il destinatario è ancora in loco (ma è solo temporaneamente assente). A questo punto il destinatario dell'atto ha diritto, quanto rientra nella residenza, a ricevere avviso che un atto a lui diretto è stato depositato in Comune.
Il fatto che l'agente postale abbia restituito la raccomandata di avviso con l'annotazione "trasferito" (o "irreperibile" / "sconosciuto") dovrebbe quanto meno mettere in "allarme" chi ha chiesto la notificazione ... il messo attesta che il destinatario è ancora in loco, l'agente postale attesta che si è trasferito.
Potrebbe aver sbagliato il messo, ma se invece avesse sbagliato l'agente postale? In tal caso il destinatario, che magari era semplicemente uscito a fare la spesa, non verrebbe mai a sapere (non ricevendo appunto la raccomandata di avviso) che c'è un atto a lui diretto depositato presso la Casa Comunale.
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Messaggioda UFFICIALEA » 02/12/2014, 16:22
Stefano io sono d'accordo con te, ma il mio messo si rifiuta di fare i 143, dice che è una responsabilità che non si prende. Perchè non ti aprono le porte, perchè i vicini stranieri o gli stessi coinquilini non capiscono o a volte mentono ecc ecc. Io ne ho troppe a mano per permettermi pure di litigare con il messo.. che sostitene che nei suoi forum e ai suoi corsi insegnano "guai a fare dei 143!!!" perciò devo "accettare" che lui mi fa i 140, punto.
Ora però secondo te devo chiedere anche i 143 di tutti i 140 con raccomandata restituita con destinatario sconosciuto/trasferito ecc??? e quando emettero il provvedimento di cancellazione????
Aiuto.... sto impazzendo.. chiedo scusa a tutti...
Ora però secondo te devo chiedere anche i 143 di tutti i 140 con raccomandata restituita con destinatario sconosciuto/trasferito ecc??? e quando emettero il provvedimento di cancellazione????
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Messaggioda UFFICIALEA » 02/12/2014, 17:05
ultimo dubbio: il giorno che emetto il provvedimento di cancellazione... cancello dall'anagrafe? o apro una pratica e la chiudo solo dopo 20 giorni? Cioe' dopo che si è perfezionata la notifica (stavolta ai sensi del 143, deposito e basta, giusto?)
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Messaggioda Tiziana5838 » 02/12/2014, 17:05
Ti riporto quanto detto nell'altro post:
.. ma ti posso dire che l'avvio del procedimento è una comunicazione quindi non c'è scritto da nessuna parte che va notificato. Va trasmesso con una modalità che dia "certezza" di tentato recapito, quindi la raccomandata AR è più che sufficiente. Il messo dovrebbe servire a far risparmiare spese postali e il suo sopralluogo vale anche come ulteriore accertam. di PU sulla presenza o meno dei destinatari. Quindi per usarlo al meglio dovresti mandare solo lui che se trova la persona OK, se non la trova manda lui la raccomandata (usando il 140 o 143 a seconda delle sue risultanze o impressioni). Altrimenti invii soltanto la tua raccomandata senza poi usare il messo (è una complicazione). Dopodichè se serve (potresti avere già sufficienti risultanze di certezza di irreperibilità da almeno 1 anno ...) fai altri accertam. con la PM, poi alla scadenza dell'anno adotti il provvedimento di cancellazione e lo fai notificare al messo ai sensi art.143 (= notifica solo con deposito alla casa comunale).
Riguardo a questi tuoi procedim. sei nella fase iniziale giusto? cioè ancora deve essere fatto un anno di accertamenti? se si, stiamo parlando solo della comunicazione di avvio e quindi non mi preoccuperei, perchè tu ora hai le prove di 3 (TRE! raccomandata + messo + raccomandata del messo) tentati avvisi, anche se con esiti diversi. Ora continuerà la fase accertativa della PM e d'ufficio per un anno. Al termine del quale se la persona non si trova, non hai notizie etc provvederai ad emettere provvedim. di cancellazione (in base alle tue risultanze) da far notificare ai sensi art.143 (il messo non deve uscire ma fare solo notifica con deposito, come già detto).
.. ma ti posso dire che l'avvio del procedimento è una comunicazione quindi non c'è scritto da nessuna parte che va notificato. Va trasmesso con una modalità che dia "certezza" di tentato recapito, quindi la raccomandata AR è più che sufficiente. Il messo dovrebbe servire a far risparmiare spese postali e il suo sopralluogo vale anche come ulteriore accertam. di PU sulla presenza o meno dei destinatari. Quindi per usarlo al meglio dovresti mandare solo lui che se trova la persona OK, se non la trova manda lui la raccomandata (usando il 140 o 143 a seconda delle sue risultanze o impressioni). Altrimenti invii soltanto la tua raccomandata senza poi usare il messo (è una complicazione). Dopodichè se serve (potresti avere già sufficienti risultanze di certezza di irreperibilità da almeno 1 anno ...) fai altri accertam. con la PM, poi alla scadenza dell'anno adotti il provvedimento di cancellazione e lo fai notificare al messo ai sensi art.143 (= notifica solo con deposito alla casa comunale).
Riguardo a questi tuoi procedim. sei nella fase iniziale giusto? cioè ancora deve essere fatto un anno di accertamenti? se si, stiamo parlando solo della comunicazione di avvio e quindi non mi preoccuperei, perchè tu ora hai le prove di 3 (TRE! raccomandata + messo + raccomandata del messo) tentati avvisi, anche se con esiti diversi. Ora continuerà la fase accertativa della PM e d'ufficio per un anno. Al termine del quale se la persona non si trova, non hai notizie etc provvederai ad emettere provvedim. di cancellazione (in base alle tue risultanze) da far notificare ai sensi art.143 (il messo non deve uscire ma fare solo notifica con deposito, come già detto).
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Messaggioda Tiziana5838 » 02/12/2014, 17:12
questo va a scuole di pensiero. Mi è capitato di leggere pareri in cui viene suggerito di attendere 20gg altri che affermano che il provvedim. è immediatam. efficace (= Scolaro - se cerchi sul forum dovresti trovare le discussioni). Personalm. condivido e applico quest'ultima scuola ...ultimo dubbio: il giorno che emetto il provvedimento di cancellazione... cancello dall'anagrafe? o apro una pratica e la chiudo solo dopo 20 giorni? Cioe' dopo che si è perfezionata la notifica (stavolta ai sensi del 143, deposito e basta, giusto?)
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Messaggioda UFFICIALEA » 03/12/2014, 08:52
grazie Tiziana! Si sono nella fase iniziale ma altri procedimenti invece voglio chiuderli a breve, l'anno sta per scadere.. grazie sul chiarimento delle "scuole di pensiero".. si in effetti facendo varie ricerche non ho trovato nemmeno io una linea ufficiale.. io credo che sposerò la scuola dell'apri e chiudi pratica lo stesso giorno.. tanto se nei 20 giorni successivi, in attesa del perfezionamento della notifica, dovesse mai ricomparire il cittadino in questione (cosa impossibile), al massimo valuterò un' autotutela...
Re: NOTIFICA EX ART.140 - DECORRENZA DEI TERMINI
Messaggioda alfabeta » 27/05/2018, 18:29
COMPIUTA GIACENZA EX ART. 140 C.P.C. PERFEZIONAMENTO NOTIFICA
OCCHIO CHE NON BASTA IMMETTERE SOLO L'AVVISO NELLA CASSETTA. L'AGENTE POSTALE DEVE INVIARE ATRA RACCOMANDATA!
OCCHIO CHE NON BASTA IMMETTERE SOLO L'AVVISO NELLA CASSETTA. L'AGENTE POSTALE DEVE INVIARE ATRA RACCOMANDATA!
Re: NOTIFICA EX ART.140 - DECORRENZA DEI TERMINI
Messaggioda alfabeta » 27/05/2018, 18:31
COMPIUTA GIACENZA EX ART. 140 C.P.C. PERFEZIONAMENTO NOTIFICA
... in pratica se il destinatario è ancora assente temporaneamente, l'agente postale deve inviargli altra raccomandata per far si che si realizzi la
compiuta giacenza. Se ti è tornato l'avviso senza il numero della seconda raccomandata ecc... CESTINALO!
... in pratica se il destinatario è ancora assente temporaneamente, l'agente postale deve inviargli altra raccomandata per far si che si realizzi la
compiuta giacenza. Se ti è tornato l'avviso senza il numero della seconda raccomandata ecc... CESTINALO!
Re: NOTIFICA EX ART.140 - DECORRENZA DEI TERMINI
Messaggioda alfabeta » 09/10/2018, 14:18
C'è estrema ignoranza in merito alla notifica ex art. 140 c.p.c. anche in Cassazione
un Magistrato si lamentava che non capiva quale fosse la raccomandata informativa.
Evidententemente i giudici della Consulta non sono comprensibili ai cervellotici della
Cassazione laddove hanno sancito l'illegittimità costituzionale della previsione (ad opera
di emeriti ignoranti Cassazionisti) con la quale si ritiene perfezionata la notifica decorsi 10 giorni
dall'invio della raccomandata 140 c.p.c.. Probabilmente a molti ignoranti vecchiardi della Cassazione
non è chiaro che trattasi di comunicazione connessa a notifica spedita a mezzo posta e quindi
soggetta alla legge 890/82. Se in Cassazione ci sono degli ignoranti in diritto, non lamentiamoci se
la gente poi entra nei Tribunali e spara al Magistrato.

un Magistrato si lamentava che non capiva quale fosse la raccomandata informativa.
Evidententemente i giudici della Consulta non sono comprensibili ai cervellotici della
Cassazione laddove hanno sancito l'illegittimità costituzionale della previsione (ad opera
di emeriti ignoranti Cassazionisti) con la quale si ritiene perfezionata la notifica decorsi 10 giorni
dall'invio della raccomandata 140 c.p.c.. Probabilmente a molti ignoranti vecchiardi della Cassazione
non è chiaro che trattasi di comunicazione connessa a notifica spedita a mezzo posta e quindi
soggetta alla legge 890/82. Se in Cassazione ci sono degli ignoranti in diritto, non lamentiamoci se
la gente poi entra nei Tribunali e spara al Magistrato.
Re: NOTIFICA EX ART.140 - DECORRENZA DEI TERMINI
Messaggioda alfabeta » 09/10/2018, 23:03
se viene consegnata, giorno della consegna. Se non viene consegnata, decorsi 10 giorni dall'invio della raccomandata ex art. 8 legge 890/82 che spedisce l'agente postale (se la spedisce, perchè regna sovrana l'incompetenza anche tra i magistrati della cassazione... figuriamoci per un povero postino
)

Re: NOTIFICA EX ART.140 - DECORRENZA DEI TERMINI
Messaggioda alfabeta » 23/10/2018, 22:56
Scusate, ho un problema con una notifica 140. Sono ritornati indietro sia la busta che l'avviso. Sulla busta c'è scritto atto non ritirato mentre sull'avviso è stato barrato temporanea assenza, lasciato avviso e depositato plico presso la posta. Il problema è che sull'avviso manca il bollo postale, mentre sulla busta c'è il bollo di spedizione e quello di distribuzione (apposto dopo 14 giorni). La notifica si è perfezionata in tale modo? Io sapevo che le buste raccomandate AG ex art.140 non ritornano indietro, ma vanno al macero dopo la giacenza.
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