Figlio naturale e cognome in Germania
La parola al cittadino
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Figlio naturale e cognome in Germania
Messaggioda Andrew78 » 12/06/2012, 23:45
Buongiorno a tutti
Tra qualche mese nascerà nostro figlio in Germania, io sono Italiano, lei è cittadina comunitaria.
Cosa devo fare perchè mi figlio prenda il mio cognome? Riconoscerlo prima della nascita
Grz
slt
Tra qualche mese nascerà nostro figlio in Germania, io sono Italiano, lei è cittadina comunitaria.
Cosa devo fare perchè mi figlio prenda il mio cognome? Riconoscerlo prima della nascita
Grz
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Re: Figlio naturale e cognome in Germania
Messaggioda F.A.S. » 13/06/2012, 02:09
Andrew78, e il figlio, italiano, nasce in Germania, sono le leggi d'esse paese che devi consultare, le leggi italiani, non ti servono a nulla.Andrew78 ha scritto:Buongiorno a tutti
Tra qualche mese nascerà nostro figlio in Germania, io sono Italiano, lei è cittadina comunitaria.
Cosa devo fare perchè mi figlio prenda il mio cognome? Riconoscerlo prima della nascita
Grz
slt
La vita, con paura, non merita esistere, e nemmeno essere denominata vita. La verità è serva da chi la comprende, non serve a chi non la capisce.
AINEEI
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Re: Figlio naturale e cognome in Germania
Messaggioda Sman » 13/06/2012, 09:25
Andrew78 ha scritto:Buongiorno a tutti
Tra qualche mese nascerà nostro figlio in Germania, io sono Italiano, lei è cittadina comunitaria.
Cosa devo fare perchè mi figlio prenda il mio cognome? Riconoscerlo prima della nascita
Grz
slt
Presentate la denuncia di nascita congiuntamente oppure fai un riconoscimenti prenatale al ventre o fai come dice FAS chiedi ai tedeschi che è meglio.
Le vie dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni.
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Messaggioda Sereno.SCOLARO » 14/06/2012, 09:21
Sulle procdure per la dichiarazione di nascita deve assumer einformazioni presso le autorita' locali.
Pe rla legge italiana, se il riconoscimento sia effettuato da entrambi i genitori conn il medesimo atto,a nche consistente nelal dichiarazione di nascita, il figlio naturale ha il cognome del padre.
Per altro, poiche', in materia, le legislazioni dei diversi Stati sono diverse, spesso decisamente molto, e rielvando qui perfino 3 possibili diverse legislazioni (qualla italiana, quella del luogo di nascita, quella della cittadinanza dell'altro genitore) potrebbero aversi anche effetti non necessariamente omogenei tra loro rispetto ai 3 ordinamenti giuridici che entrano in gioco, specie per quanto riguardi i rapportio giuridici di filiazione.
Forse, leggermente meno complessa la situazione del cognome, tenendosi presente dove si deve tenere presente la sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella causa n. C-353/06 del 14/10/2008.
Pe rla legge italiana, se il riconoscimento sia effettuato da entrambi i genitori conn il medesimo atto,a nche consistente nelal dichiarazione di nascita, il figlio naturale ha il cognome del padre.
Per altro, poiche', in materia, le legislazioni dei diversi Stati sono diverse, spesso decisamente molto, e rielvando qui perfino 3 possibili diverse legislazioni (qualla italiana, quella del luogo di nascita, quella della cittadinanza dell'altro genitore) potrebbero aversi anche effetti non necessariamente omogenei tra loro rispetto ai 3 ordinamenti giuridici che entrano in gioco, specie per quanto riguardi i rapportio giuridici di filiazione.
Forse, leggermente meno complessa la situazione del cognome, tenendosi presente dove si deve tenere presente la sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella causa n. C-353/06 del 14/10/2008.
Sereno SCOLARO
Messaggioda Andrew78 » 23/06/2012, 17:15
Buongiorno
Grazie delle risposte, ho aspettato qualche giorno a rispondervi m mi sono informato un po con le autorita locali.
Per la legge tedesca il bambino prende il cognome della madre fino alla nascita', al momento della nascita' quando registreremo il bambino presso il comune locale potremo indicare quLe cognome sceglieremo.
Quindi confermo che e' la legge tedesca che conta.
La madre e' francese quindi la legislazione italiana e francese dovrebbero essere uguali.
A questo punto chiedo il vostro aiuto ancora per in paio di domande.
Giovedi vorrei procedere con un riconpscimento di paternita' in base alla legge tedesca precedente alla nascita'. Serve a qualcosa per il diritto italiano? Devo trasmetterlo al consolato?
Viene riconosciuto? Soprattutto per il discorso relativo che chi ricobosce per primo il figlio da il cognome al bambino?
Grazie della pazienza
Grazie delle risposte, ho aspettato qualche giorno a rispondervi m mi sono informato un po con le autorita locali.
Per la legge tedesca il bambino prende il cognome della madre fino alla nascita', al momento della nascita' quando registreremo il bambino presso il comune locale potremo indicare quLe cognome sceglieremo.
Quindi confermo che e' la legge tedesca che conta.
La madre e' francese quindi la legislazione italiana e francese dovrebbero essere uguali.
A questo punto chiedo il vostro aiuto ancora per in paio di domande.
Giovedi vorrei procedere con un riconpscimento di paternita' in base alla legge tedesca precedente alla nascita'. Serve a qualcosa per il diritto italiano? Devo trasmetterlo al consolato?
Viene riconosciuto? Soprattutto per il discorso relativo che chi ricobosce per primo il figlio da il cognome al bambino?
Grazie della pazienza
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Messaggioda Sereno.SCOLARO » 23/06/2012, 18:15
Il riconoscimento del nascituro avrebbe effetti solos e fatto assieme da entrambi i genitori.
Se effettuato dal solo padre, secondo leggi di altri Stati, questo non avrebbe effetti di sorta per l'ordinamento giuridico italiano, contrastando con l'ordine pubblico.
Ne' potrebbe essere sanato, ma (al piu') aversi un riconoscimento (avanti all'autorita' consolare italiana) successivo alla nascita, che sarebbe comunque tale da far operare, per il cognome, la competenza, esclusiva, del tribunale per i minorenni sulla decisione sul cognome (art. 262, 3 CC), fatto salvo quanto, se applicabile, considerato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea gia' citata.
Se effettuato dal solo padre, secondo leggi di altri Stati, questo non avrebbe effetti di sorta per l'ordinamento giuridico italiano, contrastando con l'ordine pubblico.
Ne' potrebbe essere sanato, ma (al piu') aversi un riconoscimento (avanti all'autorita' consolare italiana) successivo alla nascita, che sarebbe comunque tale da far operare, per il cognome, la competenza, esclusiva, del tribunale per i minorenni sulla decisione sul cognome (art. 262, 3 CC), fatto salvo quanto, se applicabile, considerato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea gia' citata.
Sereno SCOLARO
Messaggioda Andrew78 » 23/06/2012, 19:11
Grazie per la risposta velocissima.
Ovviamente riconosceremo il nascituro entrambi quindi non dovremmo cadere in questa situazione anche perche' da quello che ho capito la madre in germania riconosce automaticamente il bambino in quanto madre e infatti prende il suo cognome fino alla nascita'.
Ma questo riconoscento in anticipo rispetto alla nascita va trasmesso al consolato italiano?
Grz ancora
Ovviamente riconosceremo il nascituro entrambi quindi non dovremmo cadere in questa situazione anche perche' da quello che ho capito la madre in germania riconosce automaticamente il bambino in quanto madre e infatti prende il suo cognome fino alla nascita'.
Ma questo riconoscento in anticipo rispetto alla nascita va trasmesso al consolato italiano?
Grz ancora
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Messaggioda Sereno.SCOLARO » 24/06/2012, 12:41
Stante la rilevante diversita' delle due legislazioni (cosa fisiologica), forse il consiglio (ma e' sempre pericoloso fornire consigli in un terreno cosi' accidentato, per non dire minato), potrebbe essere quello di procedere al riconoscimento di filiazione natrurale in occasione della dichiarazione di nascita e formazione del relativo atto.
Oppure, forse meglio, di procedere, assieme (questo e' aspetto inportante [*], ad un riconoscimento di nascituro avanti all'autorita' consolare italiana, indifferentemente se quest'ultima operi nell'esercizio delle funzioni notarili o in quello di USC.
[*} per quanto noto, nell'ordinamento locale le donne non sarebbero neppure ammesse ad effettuare un riconoscimento di filiazione naturale, prevedendosi che i rapporti di filiazione sorgano con il fatto (fisico) del parto, restando indifferente la volonta' della madre (che, al contrario, e' fattore sostanziale, per la legislazione italiana.
Sulla questione del cognome, che, forse, rimarrebbe critica in tutti i casi, il solo approccio in qualche modo "spendibile" potrebbe essere nel riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea gia' indicata.
Oppure, forse meglio, di procedere, assieme (questo e' aspetto inportante [*], ad un riconoscimento di nascituro avanti all'autorita' consolare italiana, indifferentemente se quest'ultima operi nell'esercizio delle funzioni notarili o in quello di USC.
[*} per quanto noto, nell'ordinamento locale le donne non sarebbero neppure ammesse ad effettuare un riconoscimento di filiazione naturale, prevedendosi che i rapporti di filiazione sorgano con il fatto (fisico) del parto, restando indifferente la volonta' della madre (che, al contrario, e' fattore sostanziale, per la legislazione italiana.
Sulla questione del cognome, che, forse, rimarrebbe critica in tutti i casi, il solo approccio in qualche modo "spendibile" potrebbe essere nel riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea gia' indicata.
Sereno SCOLARO
Messaggioda Andrew78 » 24/06/2012, 17:58
Ok grazie comincio a venirne fuori.
Ultimissima
Siccome saro' in italia in vacanza quasi un mese, anche se sono iscritto all aire, posso fare un riconoscimento d filiazione naturale con la mia compagna presso l ufficio di stato civile del mio ultimo comune di residenza, cosi mi tolgo da tutto e quando nasce il bambino presento il documento insieme all atto di nascita tedesco al consolato competente.
L atto dinascita ovviamente tradotto da traduttore autorizzato, che ne pensate?
Ultimissima
Siccome saro' in italia in vacanza quasi un mese, anche se sono iscritto all aire, posso fare un riconoscimento d filiazione naturale con la mia compagna presso l ufficio di stato civile del mio ultimo comune di residenza, cosi mi tolgo da tutto e quando nasce il bambino presento il documento insieme all atto di nascita tedesco al consolato competente.
L atto dinascita ovviamente tradotto da traduttore autorizzato, che ne pensate?
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Messaggioda Sereno.SCOLARO » 25/06/2012, 07:32
Fattibile, al pari che il riconoscimento effettuato avanti all'autorita' consolare italiana.
Per il genitore non avente citytadinanza italiana, in ogni caso, andra' presentata documentazione, rilasciata dalle autorita' dello Stato di appartenenza, che provi la capacita' al riconoscimento da parte di questi secondo la propria legge anzionale (art. 35, 2 L. 31/5/1995, n. 218), aspetto (forse) piu' agevolmente risolvibile in loco.
Per il genitore non avente citytadinanza italiana, in ogni caso, andra' presentata documentazione, rilasciata dalle autorita' dello Stato di appartenenza, che provi la capacita' al riconoscimento da parte di questi secondo la propria legge anzionale (art. 35, 2 L. 31/5/1995, n. 218), aspetto (forse) piu' agevolmente risolvibile in loco.
Sereno SCOLARO
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Messaggioda Sereno.SCOLARO » 29/06/2012, 08:37
Persi ? Nel dizionario vi e' anche il vocabolo "infondatezza" ....
A parte questo, forse l'indicazione ha altro significato, quello per cui le autorita' locali attribuiscano la titolarita' unicamente ai propri organi, non riconoscendo (loro) effetti ad atti posti in essere sulla base di altre legislazioni.
In altre parole, i colleghi locali non riconoscono effetti. Ma l'efficacia va affrontata non in senso "universale", ma rispetto a questo od a quello dei 2 ordinamenti giuridici o di entrambi (quando possibile, sarebbe la situazione migliore), cioe' tenendo conto dei diversio "versanti".
Non e' la sola situazione in cui la legge di uno Stato preveda una cosa e quella di altro altra e le difficolta' sorgono proprio dal fatto che vi siano - fisiologicamente - queste diverse regolazioni. Fisiologicamente, per il fatto che ciascuno Stato e' autonomo nell'esercizio della propria sovranita' nazionale.
A parte questo, forse l'indicazione ha altro significato, quello per cui le autorita' locali attribuiscano la titolarita' unicamente ai propri organi, non riconoscendo (loro) effetti ad atti posti in essere sulla base di altre legislazioni.
In altre parole, i colleghi locali non riconoscono effetti. Ma l'efficacia va affrontata non in senso "universale", ma rispetto a questo od a quello dei 2 ordinamenti giuridici o di entrambi (quando possibile, sarebbe la situazione migliore), cioe' tenendo conto dei diversio "versanti".
Non e' la sola situazione in cui la legge di uno Stato preveda una cosa e quella di altro altra e le difficolta' sorgono proprio dal fatto che vi siano - fisiologicamente - queste diverse regolazioni. Fisiologicamente, per il fatto che ciascuno Stato e' autonomo nell'esercizio della propria sovranita' nazionale.
Sereno SCOLARO
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