Delucidazione taccheggio
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Delucidazione taccheggio
Messaggioda uomonero85 » 08/05/2012, 20:49
Buonasera a tutti,
Ieri purtroppo in un negozio di articoli sportivi io ed un mio amico ci siamo macchiati di questo orribile gesto... Vorrei chiamarla semplicemente bravata ma sminuirebbe troppi l'accaduto...
Comunque... ci siamo impossessati di varie attrezzature da pesca senza pagarle, Andiamo in cassa a pagare il minimo indispensabile per non dare nell'occhio e all'uscita ci blocca un agente dell'anti taccheggio in borghese... Ci porta in ufficio con al seguito un energumero della vigilanza e ci fa vuotare le tasche dalla refurtiva.... Dopo di che chiamano i carabinieri che ci prendono i dati e ci rilasciano una copia del foglio della domiciliazione dove manderanno l'invito di presentazione in tribunale tra 9 mesi o giù di li...
Sul foglio le accuse sono art.624, 625 e 110
Non ho pero capito alcune cose... L'agente in borghese dell'anti taccheggio poteva effettivamente trattenerci nel negozio fino all'arrivo dei carabinieri?
E' normale che io non abbia ne abbia firmato un verbale con su scritte le merci da me rubate e gli accaduti? Teoricamente potrebbero aver scritto qualsiasi cosa contro di noi.... Oltretutto non abbiamo neppure letto nulla!
Art. 625 per quale motivo? Manomissione delle confezioni? Non le abbiamo rotte...erano semplicemente aperte... Sottrazione di beni esposti a pubblica fede? Mi pare decadi se il locale e' attrezzato con vari sistemi di sorveglianza.. Potrebbe essere destrezza nel compiere l'atto?
Grazie a tutti delle risposte
Ieri purtroppo in un negozio di articoli sportivi io ed un mio amico ci siamo macchiati di questo orribile gesto... Vorrei chiamarla semplicemente bravata ma sminuirebbe troppi l'accaduto...
Comunque... ci siamo impossessati di varie attrezzature da pesca senza pagarle, Andiamo in cassa a pagare il minimo indispensabile per non dare nell'occhio e all'uscita ci blocca un agente dell'anti taccheggio in borghese... Ci porta in ufficio con al seguito un energumero della vigilanza e ci fa vuotare le tasche dalla refurtiva.... Dopo di che chiamano i carabinieri che ci prendono i dati e ci rilasciano una copia del foglio della domiciliazione dove manderanno l'invito di presentazione in tribunale tra 9 mesi o giù di li...
Sul foglio le accuse sono art.624, 625 e 110
Non ho pero capito alcune cose... L'agente in borghese dell'anti taccheggio poteva effettivamente trattenerci nel negozio fino all'arrivo dei carabinieri?
E' normale che io non abbia ne abbia firmato un verbale con su scritte le merci da me rubate e gli accaduti? Teoricamente potrebbero aver scritto qualsiasi cosa contro di noi.... Oltretutto non abbiamo neppure letto nulla!
Art. 625 per quale motivo? Manomissione delle confezioni? Non le abbiamo rotte...erano semplicemente aperte... Sottrazione di beni esposti a pubblica fede? Mi pare decadi se il locale e' attrezzato con vari sistemi di sorveglianza.. Potrebbe essere destrezza nel compiere l'atto?
Grazie a tutti delle risposte
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Messaggioda uomonero85 » 08/05/2012, 20:54
A un altra cosa... Siamo incensurati entrambi... A cosa andiamo incontro?
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Messaggioda Roberto P. » 09/05/2012, 00:15

- concrectatio (furto della res consumato tramite contatto fisico)
- amotio (rimozione della res dal punto in cui si trova
- ablatio (spostamento della res in un punto diverso in cui si trova)
- illatio (occultamento della res in un luogo sicuro )

La dottrina tradizionale pone la distinzione tra sottrazione e impossessamento, richiedendo che si crei un nuovo possesso ( e quindi un vero “animus possidendi” : cioè la volontà di avere la cosa esclusivamente per sé, di avere la disponibilità autonoma del bene) e non la semplice detenzione in favore del ladro.
Pertanto finchè non si realizzi lo sfuggimento alla cerchia dei vigilanza del precedente possessore, può ritenersi integrato solamente il tentativo di furto, che è una fattispecie meno punitiva.
Trattandosi di “delitto tentato” ex art. 56 c.p. la pena va diminuita da uno a due terzi.
Il perfezionamento del reato avviene quindi con il passaggio della cosa sottratta nella totale disponibilità del ladro, al punto che la vittima possa recuperarla esclusivamente con metodo coercitivo ( chiamando la polizia, esercitando pressione o violenza, ecc.. ), contro la volontà e senza la collaborazione del ladro stesso, altrimenti si tratterebbe di solo furto d’uso.
L’art. 624 (furto) prevede la reclusione da sei mesi a tre anni di reclusione e la multa da €154 € 516.
L’art. 625 prevede le circostanze aggravanti del furto, mentre il 626 le attenuanti come il furto d’uso e il furto di necessità.
L’art. 110 e il concorso di persone nel reato, ma eravate solo in due e quindi non sussiste l’aggravante di tre persone o più.
A mio avviso c’è stato da parte vostra un solo “tentativo di furto con destrezza”, perché avete confidato su una carenza di attenzione nei vostri riguardi, e nascondendo la vostra azione con l’acquisto di cose di minor valore.
La pubblica fede esiste su qualsiasi cosa esposta per il godimento della collettività, e per la quale bisogna astenersi dal compiere azioni con “animus possidendi sine titulo”.
Se per uscire dal supermarket aveste usato uno scontrino falso ci sarebbe stato il reato di truffa, ex art. 640 c.p., per uso di artifici e raggiri al fine di trarre un profitto.
Per chi prende la merce esposta sul bancone del self service, la occulta fra i suoi abiti o una borsa, e riesce a trasferirla all’esterno del magazzino, il reato di furto è perfezionato.
Quindi il furto esiste se ci sono consecutivamente :
apprensione della res – animus possidendi- superamento della barriera delle casse senza pagare.
Se non vi riesce e resta sotto la sfera di controllo del titolare dell’esercizio (tramite telecamere a circuito chiuso o con apparecchi anti-taccheggio) potendo interrompere l'azione criminosa in qualunque momento allora si tratta di semplice “tentativo di furto”.
La guardia giurata o l’agente in borghese anti taccheggio all’interno del locale dove presta sorveglianza è un pubblico ufficiale a tutti gli effetti , ed è delegato a proteggere e preservare le cose e gli impianti contenuti all’interno della struttura in cui opera.
Tieni presente che esiste anche l’arresto del privato cittadino contro gli autori di delitto (il furto infatti rientra nella categoria dei delitti e non delle contravvenzioni), e quindi se vi avessero fermato un gruppo di clienti indignati e vi avessero trattenuto contro la vostra volontà fino all’arrivo della polizia il risultato sarebbe stato lo stesso.
Il ladro deve sottoscrivere solo le dichiarazioni di domicilio e la nomina del difensore, ma di certo non l’inventario dei beni sottratti che è compito del P.U.: in sede di dibattimento si potrà invece contestare il “quantum”, ma avrà l’onere della prova e godrà della presunzione di colpevolezza fino a condanna con sentenza passato in giudicato.
Per adesso infatti sei “indagato” poi sarai “accusato” e poi eventualmente “condannato”.
Avrete sicuramente riconosciute le attenuanti ex art 62 c.p. per danno patrimoniale di lieve entità e per essere incensurati.
Il delitto di furto è a querela di parte, e se fossi in voi proporrei “oralmente” alla direzione del centro commerciale una transazione per la remissione di querela in cambio del risarcimento del danno.
Anche nella peggiore delle ipotesi, se siete incensurati beneficerete della sospensione condizionale della pena.


Per risparmiare 40-50 euro, valeva la pena spendere 3000 euro a testa (o forse più) di onorario di avvocato ?


Messaggioda VOLU2009 » 09/05/2012, 01:16
Roberto grazie per la qualifica di P.u, ma purtroppo quella ce l'ha danno solo in caso di flagranza.. quando manca la flagranza siamo I.p.s giusto per info di chi ci legge...
Comunque rispondo alla domanda. potevano fermarci??? SI!!!! perchè qualunque cittadino è autorizzato ad operare un 'arresto nei casi di furto aggravato e più grave reato... che sia una guardia o una vecchia di 100 anni o un prete, erano autorizzati a fermarvi.
Inoltre hanno operato in maniera corretta, ovvero hanno chiamato senza ritardo la Polizia Giudiziaria. Solitamente non lavorano in questa maniera.
L'articolo 625 l'ho contestano per darvi l'aggravante......altrimenti l'arresto da parte degli addetti sarebbe illegale... Basta staccare l'antitacheggio è già violenza sulle cose, tutto chiaro????
Siete incensurati???? tranquilli in galera non ci andrete, ma le spese dell'Avvocato saranno molto salate....
non fate più ste minkiate!!!
Comunque rispondo alla domanda. potevano fermarci??? SI!!!! perchè qualunque cittadino è autorizzato ad operare un 'arresto nei casi di furto aggravato e più grave reato... che sia una guardia o una vecchia di 100 anni o un prete, erano autorizzati a fermarvi.
Inoltre hanno operato in maniera corretta, ovvero hanno chiamato senza ritardo la Polizia Giudiziaria. Solitamente non lavorano in questa maniera.
L'articolo 625 l'ho contestano per darvi l'aggravante......altrimenti l'arresto da parte degli addetti sarebbe illegale... Basta staccare l'antitacheggio è già violenza sulle cose, tutto chiaro????
Siete incensurati???? tranquilli in galera non ci andrete, ma le spese dell'Avvocato saranno molto salate....
non fate più ste minkiate!!!
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Messaggioda uomonero85 » 09/05/2012, 02:14
Roberto P. ha scritto:Il delitto di furto è a querela di parte, e se fossi in voi proporrei “oralmente” alla direzione del centro commerciale una transazione per la remissione di querela in cambio del risarcimento del danno.
ma nel mio caso non e' inutile parlare con il direttore del negozio? ormani non c'è la procedura d'ufficio? che beneficio ne trarremmo andando a chiarire con la direzione?
Quindi il furto esiste se ci sono consecutivamente :
apprensione della res – animus possidendi- superamento della barriera delle casse senza pagare
di fatto abbiamo superato la barriera delle casse senza pagare... ma ci hanno fermato comunque all'interno del negozio, non nel parcheggio... è uguale? vale sempre il solo “tentativo di furto con destrezza”?
quando apparirà questa "macchia" sul casellario? essendo incensurato è possibile richiedere l'occultazione? (se cosi si dice...)
avete ragione abbiamo fatto "solo" un enorme ca***ta......
Messaggioda Dario » 09/05/2012, 11:34
Qui ci sono decine di pagine di discussione sui furti nei supermercati:
http://www.comuni.it/servizi/forumbb/vi ... sc&start=0
La remissione della querela può essere inutile se viene contestata l'aggravante, perchè in tal caso si procede comunque d'ufficio ... però se la querela viene rimessa è meglio, perchè un difensore, al momento del processo, può contestare l'esistenza dell'aggravante, ad esempio dicendo che la merce non era esposta alla pubblica fede perchè sorvegliata dalla guardia giurata o che la condotta non è stata tale da configurare la destrezza. Se sussiste o meno l'aggravante lo decide solo il giudice .... solo che se c'è la querela ti condanna comunque, anche se dovesse ritenere insussistente l'aggravante, se invece la querela è stata rimessa ti condanna solo se ritiene che sussista l'aggravante. Non si può sapere come la penserà il giudice .... certamente il rischio che tu risarcisca per far rimettere la querela e che poi ti condannino lo stesso c'è, però se riesci a far rimettere la querela apri qualche spiraglio per uscirne pulito. Consultati con l'avvocato, fai due conti e vedi cosa ti conviene.
Comunque, come dice Roperto P., non vale la pena finire nei guai per pochi spiccioli ... eticamente rubare è sempre sbagliato. Una vecchia canzone di De Gragori dice "tu da che parte stai? Dalla parte di quelli che rubano nei supermercati o di quelli che i supermercati li hanno costruiti rubando?". Io non sto dalla parte di nessuno dei due, però l'ordinamento giuridico è fatto in modo tale da premiare chi è furbo e ruba di più, soprattutto se riesce a farlo con la frode e senza ricorrere alla violenza. Per un taccheggio si rischiano 4-6 mesi con la condizionale, un direttore di banca che sottrae decine di migliaia di euro dai conti dei clienti potrebbe venir condannato ad un anno, sempre con la condizionale .... stesso discorso vale per quei tutori dell'ordine, magari vigili dell'annonaria o finanzieri, che si fanno corrompere per una forma di formaggio o per un prosciutto.
http://www.comuni.it/servizi/forumbb/vi ... sc&start=0
La remissione della querela può essere inutile se viene contestata l'aggravante, perchè in tal caso si procede comunque d'ufficio ... però se la querela viene rimessa è meglio, perchè un difensore, al momento del processo, può contestare l'esistenza dell'aggravante, ad esempio dicendo che la merce non era esposta alla pubblica fede perchè sorvegliata dalla guardia giurata o che la condotta non è stata tale da configurare la destrezza. Se sussiste o meno l'aggravante lo decide solo il giudice .... solo che se c'è la querela ti condanna comunque, anche se dovesse ritenere insussistente l'aggravante, se invece la querela è stata rimessa ti condanna solo se ritiene che sussista l'aggravante. Non si può sapere come la penserà il giudice .... certamente il rischio che tu risarcisca per far rimettere la querela e che poi ti condannino lo stesso c'è, però se riesci a far rimettere la querela apri qualche spiraglio per uscirne pulito. Consultati con l'avvocato, fai due conti e vedi cosa ti conviene.
Comunque, come dice Roperto P., non vale la pena finire nei guai per pochi spiccioli ... eticamente rubare è sempre sbagliato. Una vecchia canzone di De Gragori dice "tu da che parte stai? Dalla parte di quelli che rubano nei supermercati o di quelli che i supermercati li hanno costruiti rubando?". Io non sto dalla parte di nessuno dei due, però l'ordinamento giuridico è fatto in modo tale da premiare chi è furbo e ruba di più, soprattutto se riesce a farlo con la frode e senza ricorrere alla violenza. Per un taccheggio si rischiano 4-6 mesi con la condizionale, un direttore di banca che sottrae decine di migliaia di euro dai conti dei clienti potrebbe venir condannato ad un anno, sempre con la condizionale .... stesso discorso vale per quei tutori dell'ordine, magari vigili dell'annonaria o finanzieri, che si fanno corrompere per una forma di formaggio o per un prosciutto.
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Messaggioda uomonero85 » 09/05/2012, 13:33
Grazie infinite delle risposte...
Un ultima domanda.. Dovendo andare all'estero in vacanza (comunità europea e non) cosa comporterà questo episodio? Intendo al controllo passaporti, alla dogana ecc... Rischio perquisizioni ogni volta?
Fermandomi con la macchina per un controllo e' vero che me la perquisiranno ogni volta? E potrebbero menzionare l'episodio davanti a familiari o amici? Sarebbe la peggior figura di m****......
Tra quanto apparirà questa macchia sui display delle forze dell'ordine?
Un ultima domanda.. Dovendo andare all'estero in vacanza (comunità europea e non) cosa comporterà questo episodio? Intendo al controllo passaporti, alla dogana ecc... Rischio perquisizioni ogni volta?
Fermandomi con la macchina per un controllo e' vero che me la perquisiranno ogni volta? E potrebbero menzionare l'episodio davanti a familiari o amici? Sarebbe la peggior figura di m****......
Tra quanto apparirà questa macchia sui display delle forze dell'ordine?
Messaggioda Arma » 09/05/2012, 13:50
Uomonero85 ha scritto:Sul foglio le accuse sono art.624, 625 e 110
Ohi Ohi.... E dimmi, proprio 624 o 624-bis ?
E quale comma del 625 ?
Puoi guardare qui :
http://www.comuni.it/servizi/forumbb/viewtopic.php?t=96299&postdays=0&postorder=asc&start=60
Il 3d riguarda un caso simile al tuo.
"Adesso vi faccio vedere come muore un italiano"
(Ultime parole di Fabrizio Quattrocchi, rivolte al pezzo di sterco iracheno che lo ha vigliaccamente assassinato il 14 aprile del 2004 )
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Messaggioda uomonero85 » 09/05/2012, 14:47
Art 624... Il comma del 625 non e' specificato...
Grazie del link ma l'ho già letto tutto
Invece per quanto riguarda le mie domande precedenti qualcuno sa dirmi nulla?
Grazie del link ma l'ho già letto tutto

Invece per quanto riguarda le mie domande precedenti qualcuno sa dirmi nulla?
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Messaggioda ippocampo2009 » 09/05/2012, 16:21
Benvenuto....
premetto che concordo con chi mi ha preceduto, in particolare con Dario.....
in teoria c'è dal giorno in cui è avvenuto il fatto.....al massimo ci potrebbe essere qualche giorno di ritardo nell'inserimento dei dati....
premetto che concordo con chi mi ha preceduto, in particolare con Dario.....
uomonero85 ha scritto:.. Dovendo andare all'estero in vacanza (comunità europea e non) cosa comporterà questo episodio? Intendo al controllo passaporti, alla dogana ecc...
nulla.....Rischio perquisizioni ogni volta?
per questo motivo, no.....Fermandomi con la macchina per un controllo e' vero che me la perquisiranno ogni volta?
come sopra.....solo per questo motivo, no....E potrebbero menzionare l'episodio davanti a familiari o amici? Sarebbe la peggior figura di m****......
potrebbe capitare ma è molto improbabile visto che si tende ad essere "discreti"....Tra quanto apparirà questa macchia sui display delle forze dell'ordine?
in teoria c'è dal giorno in cui è avvenuto il fatto.....al massimo ci potrebbe essere qualche giorno di ritardo nell'inserimento dei dati....


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Messaggioda Arma » 09/05/2012, 17:45
Uomonero ha scritto:Sul foglio le accuse sono art.624, 625 e 110
Ehm... Ci hai fatto caso, Ippo, che hanno applicato il 624 invece del 624-bis ?
Ti ricordi la "lunga" discussione che avevamo fatto Qui ?
Ippocampo ha scritto:Per il "semplice" furto delle merce esposta all'interno di negozi sorvegliati si contesta solo ed esclusivamente il reato di cui all'art. 624-bis c.p., fattispecie che di fatto "assorbe" le aggravanti dei punti 1) e 4) dell'art. 625 (furto in abitazione e furto con strappo).
Delux ha scritto:Art. 624 bis con aggravanti di cui all' art 625 cp c2 e/o volendo anche l'aggravante di cui all' art 61 cp
Falco73 ha scritto:Come descritto direi 624 bis senza aggravanti.

Arma ha scritto:Furto ai sensi dell'Art. 624 con aggravante di cui all'art.625, c7.

E ora, via con la grande "arrampicata" ...


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Messaggioda ippocampo2009 » 09/05/2012, 18:09
Arma ha scritto:Uomonero ha scritto:Sul foglio le accuse sono art.624, 625 e 110
Ehm... Ci hai fatto caso, Ippo, che hanno applicato il 624 invece del 624-bis ?
Ti ricordi la "lunga" discussione che avevamo fatto Qui ?
E ora, via con la grande "arrampicata" ...![]()
E perchè dovrei "arrampicarmi"? premesso che non sapendo le circostanze del fatto non posso sapere se siamo nell'ipotesi "semplice" o "aggravata" visto che il ragionamento fatto nell'altro topic riguardava l'ipotesi di
furto di merce esposta in negozio munito di telecamere di sorveglianza e con sistema anti-taccheggio. Nessuna violenza sulle cose (tipo asportazione del sistema anti-taccheggio).
forse non hai notato che
Dopo di che chiamano i carabinieri che ci prendono i dati e ci rilasciano una copia del foglio della domiciliazione dove manderanno l'invito di presentazione in tribunale tra 9 mesi o giù di li...
Sul foglio le accuse sono art.624, 625 e 110
quindi sono stati dei colleghi di "'Arma" ad indicare tali ipotesi di reato.....bisognerà vedere il fatto come sarà rubricato dal PM .....



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Messaggioda Marge Bayles® » 10/05/2012, 01:19
Roberto P. ha scritto::roll: Per rispondere alle tue domande è importante stabilire il momento consumativo del furto che consisterebbero in una di queste fasi :
- concrectatio (furto della res consumato tramite contatto fisico)
- amotio (rimozione della res dal punto in cui si trova
- ablatio (spostamento della res in un punto diverso in cui si trova)
- illatio (occultamento della res in un luogo sicuro )
Nel caso di furto commesso nei grandi magazzini contano il modo, il momento e la consumazione del reato.
La dottrina tradizionale pone la distinzione tra sottrazione e impossessamento, richiedendo che si crei un nuovo possesso ( e quindi un vero “animus possidendi” : cioè la volontà di avere la cosa esclusivamente per sé, di avere la disponibilità autonoma del bene) e non la semplice detenzione in favore del ladro.
Pertanto finchè non si realizzi lo sfuggimento alla cerchia dei vigilanza del precedente possessore, può ritenersi integrato solamente il tentativo di furto, che è una fattispecie meno punitiva.
Trattandosi di “delitto tentato” ex art. 56 c.p. la pena va diminuita da uno a due terzi.
Il perfezionamento del reato avviene quindi con il passaggio della cosa sottratta nella totale disponibilità del ladro, al punto che la vittima possa recuperarla esclusivamente con metodo coercitivo ( chiamando la polizia, esercitando pressione o violenza, ecc.. ), contro la volontà e senza la collaborazione del ladro stesso, altrimenti si tratterebbe di solo furto d’uso.
L’art. 624 (furto) prevede la reclusione da sei mesi a tre anni di reclusione e la multa da €154 € 516.
L’art. 625 prevede le circostanze aggravanti del furto, mentre il 626 le attenuanti come il furto d’uso e il furto di necessità.
L’art. 110 e il concorso di persone nel reato, ma eravate solo in due e quindi non sussiste l’aggravante di tre persone o più.
A mio avviso c’è stato da parte vostra un solo “tentativo di furto con destrezza”, perché avete confidato su una carenza di attenzione nei vostri riguardi, e nascondendo la vostra azione con l’acquisto di cose di minor valore.
La pubblica fede esiste su qualsiasi cosa esposta per il godimento della collettività, e per la quale bisogna astenersi dal compiere azioni con “animus possidendi sine titulo”.
Se per uscire dal supermarket aveste usato uno scontrino falso ci sarebbe stato il reato di truffa, ex art. 640 c.p., per uso di artifici e raggiri al fine di trarre un profitto.
Per chi prende la merce esposta sul bancone del self service, la occulta fra i suoi abiti o una borsa, e riesce a trasferirla all’esterno del magazzino, il reato di furto è perfezionato.
Quindi il furto esiste se ci sono consecutivamente :
apprensione della res – animus possidendi- superamento della barriera delle casse senza pagare.
Se non vi riesce e resta sotto la sfera di controllo del titolare dell’esercizio (tramite telecamere a circuito chiuso o con apparecchi anti-taccheggio) potendo interrompere l'azione criminosa in qualunque momento allora si tratta di semplice “tentativo di furto”.
La guardia giurata o l’agente in borghese anti taccheggio all’interno del locale dove presta sorveglianza è un pubblico ufficiale a tutti gli effetti , ed è delegato a proteggere e preservare le cose e gli impianti contenuti all’interno della struttura in cui opera.
Tieni presente che esiste anche l’arresto del privato cittadino contro gli autori di delitto (il furto infatti rientra nella categoria dei delitti e non delle contravvenzioni), e quindi se vi avessero fermato un gruppo di clienti indignati e vi avessero trattenuto contro la vostra volontà fino all’arrivo della polizia il risultato sarebbe stato lo stesso.
Il ladro deve sottoscrivere solo le dichiarazioni di domicilio e la nomina del difensore, ma di certo non l’inventario dei beni sottratti che è compito del P.U.: in sede di dibattimento si potrà invece contestare il “quantum”, ma avrà l’onere della prova e godrà della presunzione di colpevolezza fino a condanna con sentenza passato in giudicato.
Per adesso infatti sei “indagato” poi sarai “accusato” e poi eventualmente “condannato”.
Avrete sicuramente riconosciute le attenuanti ex art 62 c.p. per danno patrimoniale di lieve entità e per essere incensurati.
Il delitto di furto è a querela di parte, e se fossi in voi proporrei “oralmente” alla direzione del centro commerciale una transazione per la remissione di querela in cambio del risarcimento del danno.
Anche nella peggiore delle ipotesi, se siete incensurati beneficerete della sospensione condizionale della pena.
Adesso un paio di domande da parte mia per semplice curiosità scientifica :
Ma chi caxxo ve lo ha fatto fare incasinarvi la vita per due stronzate di oggetti per la pesca ?
Per risparmiare 40-50 euro, valeva la pena spendere 3000 euro a testa (o forse più) di onorario di avvocato ?
EHHH QUI SI STUDIA EH!!!
(non che gli altri abbiano fatto interventi minori ma il tuo denota proprio impegno da esame .....)




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