Cittadinanza italiana jure sanguinis
Moderatore: Sereno.SCOLARO
Cittadinanza italiana jure sanguinis
Messaggioda Ospite » 22/04/2004, 01:03
Ho i certificati brasiliani, tradotti e legalizzazioni per tutti. Il consolato in Brasile informa che nel certificato dovra' constare il nome dell'antenato italiano con tutte le eventuali variazioni subite negli atti di stato civile brasiliani.
(es.: Raffaelle > Raphael o Rafael; Vittorio > Victorio o Vitório, cosi' come le alterazioni del cognome: ---tto > ---to.).
Però tutti altri dati sono precise, anche i luoghi. È evidente che i registri sono d'un unico individuo. Le alterazioni contenute nella documentazione non suscitino dubbi quanto all'identità della persona. C' è alcun problema?
Seconda domanda: Devo presentare l'estratto di nascita e obito dei coniugi? (Es.: Bisnonno Italiano - nonna - padre (nato nel 1949) - per me). Devono presentare l'estratto di nascita/obito della bisnonna e del nonno?
Grazie!
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Messaggioda Sereno.SCOLARO » 22/04/2004, 12:52
La domanda deve essere corredata da tutti i documenti previsti dalla circolare del Ministero dell'interno n. K. 28.1 dell'8/4/1991, cioe' tutti gli atti di stato civile (nascita, matrimonio, morte) relativi alla persona a suo tempo emigrata, tutti gli atti di stato civile (nascita, matrimonio, morte) di tutti i discendenti dalla persona a suo tempo emigrata, la prova della non avvenuta naturalizzazione della persona a suo tempo emigrata e la prova che nessuno degli ascendenti di chi richiede il riconoscimento abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana, documento quest'ultimo che e' rilasciato dall'autorita' consolare italiana. Tutti i documenti devono essere legalizzati e tradotti in forma ufficiale nella lingua italiana.
Nell'ipotesi di mancanza od incompletezza dei documenti, la domanda e' improcedibile e va rilasciato atto di rifiuto, contro cui e' ammesso ricorso al tribunale.
Il procedimento di riconoscimento richiede specificia accertamenti documentali presso le autorita' consolari, eventualmente il Ministero degli affari esteri e, sempre, il comune di Roma, accertamenti che, se positivi, possono portare alla trascrizione degli atti di stato civile, fermo restando che il riconoscimento operera' una volta compiutte tutte le fasi di procedimento.
Messaggioda Ospite » 21/07/2004, 09:55
Gli atti riguardano anche un fratello dell'interessato, residente però in Brasile: cosa può fare il cittadino residente nel mio comune per la cittadinanza del fratello?
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Messaggioda Sereno.SCOLARO » 21/07/2004, 11:06
In mancanza, anche di uno solo dei requisiti, la domanda e' improcedibile e va adottato provvedimento, scritto e motivato, di rigetto, contro cui e' ammosso rimedio giurisdizionale.
Non spetta al sindaco del comune di residenza alcuna funzione di 'regolarizzazione', in quanto l'onere della prova e' individuabile, unicamente, nel soggetto richiedente (art. 2697 CC).
Fermo restando che il procedimento, amministrativo, di regolarizzazione di cui alla circolare del Ministero dell'interno n. K.28.1 dell'/8/4/1991, dovrebbe, a rigore, concernere tutti i discendenti della persona a suo tempo emigrata, tuttavia la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di straniero residente all'estero puo' essere presentata - esclusivamente - all'autorita' consolare del luogo di residenza all'estero (e il fratello non puo' richiedere la trascrizione degli atti di stato civile del fratello unitamente ai propri o a quelli cdelle persone che danno causa).
Riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
Messaggioda ginomele » 23/07/2004, 18:27
Mi ha presentato l'atto di matrimonio e l'atto di morte del bisnonno (nato a Barletta ed emigrato in Argentina nel 1924), l'atto di nascita e l'atto di matrimonio della nonna, l'atto di nascita e l'atto di matrimonio della madre, il suo atto di nascita nonché gli atti di nascita dei fratelli e delle sorelle. Solo per il bisnonno, mi ha presentato un certificato rilasciato dal Poder Judiciad de la Nacion attestante che lo stesso bisnonno non "risulta iscritto nel Registro Nazionale degli Elettori, nel quale sono iscritti tutti i cittadini e le cittadine argentine maggiorenni". Tale certificazione manca sia per la nonna che per la madre: all'interessata, invece, ho fatto rendere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale ha dichiarato di non aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Tutti gli atti, e il certificato, sono tradotti e muniti delle Apostille.
Ho accettato la domanda, che ritengo "regolare", e attiverò il procedimento inteso ad acquisire l'attestazione consolare (che a sua volta il Consolato deve acquisire dall'Autorità straniera) certificante che la nonna e la madre dell'interessata non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Ero in procinto di rileggermi alcune tue trattazioni in merito (essendo trascorso molto tempo dall'ultima "pratica" trattata", volevo rinfrescare le mie conoscenze), per verificare la giustezza procedimentale; in un certo senso mi hanno un po' "spiazzato" le tue recenti risposte: non é che non posso accettare l'istanza perché mancante delle certificazioni che mi appresto a chiedere?.
Mi spiego meglio: l'ufficiale di stato civile deve acquisire la documentazione mancante (in questo caso le attestazioni o i certificati riguardanti la nonna e la madre) oppure deve limitarsi a chiederne il controllo, il che presuppone che siano state presentate? Ma se fossero state presentate, la "pratica" sarebbe completa (come lo sarà se e quando il Consolato risponderà alla mia richiesta) e non mi resterebbe che (correggimi se sbaglio): attestazione del Sindaco, ex art. 16, con la quale si riconosce il diritto allo status civitatis italiano; trascrizione di detta attestazione e, quindi, della trascrizione degli atti di stato civile presentati (fatto eccezione per quella dei fratelli e sorelle dell'interessata, per i quali la stessa interessata non può chiedere la trascrizione, vero?.
E' corretto il procedimento così come l'ho impostato?
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Messaggioda Sereno.SCOLARO » 24/07/2004, 08:09
Per le persone discendenti da questa, quando nate in Paese che attribuisca la cittadinanza per nascita sul territorio, non vi e' naturalizzazione, ma va solo accertato, documentalmente, che non vi sia stata rinuncia (art. 7 L. 555/1912 e, poi, art. 11 L. 91/1992).
Qui sorge una nota questione, quella relativa al fatto che la prova va prodotta in sede di domanda unitamente ad altri documenti (punto 6) Circolare, oltre che art. 2697 CC), mentre molti consolati, autonomamnente e non si sa sulla base di quali motivazioni giuridiche (e diverse dai carichi di lavoro ...) rifiutano tale rilascio, pretendendo che siano i comuni di residenza in Italia a farne richiesta, dopo la presenatzione della domanda. Ho decisamente forti dubbi sulla sostituibilita' con dichiarazioni sostitutive, per vari ordini di considerazioni.
Va anche ricordato che le eventuali rinuncie potevano essere rese solo a uffici consolari di 1^ categoria e, in caso di trasferimento della residenza in diverse circoscrizioni consolari, la prova vafornita per tutti gli uffici consolari di 1^ categoria in cui le persone interessate sono state residenti.
Una volta che la domanda, corredata da tutti i documenti previsti, sia stata presentata e riconosciuta regolare / procedibile, il sindaco provvede alla necessaria corrispondenza con l'Uff. St. Civ. di Roma (al fine della verifica di possibili trascrizioni ghià avvenute) e con il consolato (o i consolati, nel caso vi siano state diverse residenze all'estero in piu' circoscrizioni consolari) (al fine di verificare la posizione del richiedente e dei suoi danti causa (ascendenti)).
Su quest'ultimo punto, ci si potrebbe chiedere quale senso abbia chiedere al consolato di 'confermare' quanto hanno gia' certificato (se l'attestazione di non rinuncia sia stata, debitamente, rilaasciata come dovuto), cosa che ha un senso solo se non si ignora l'alto livello di diffusione di documenti fraudolenti.
Una volta perfezionato il procedimento di accertamento, il sindaco emette un provvedimento ricogniitivo della sussistenza delle condizioni (che non e' proprio un'attestazione ex art. 16, 8 dPR 572/1993) e dispone per le trascrizioni, da effettuarsi nel comune o nei comuni che risultano competenti ai sensi dell'art. 17 RSC.
Acquisite le prove delle trascrizioni, il sindaco provvede a darne atto, con altro provvedimento, e a disporre per le variazioni anagrafiche, comunicazioni alla questura e quant'altro.
Messaggioda ginomele » 24/07/2004, 09:26
... e non mi hai detto se nel caso in specie ho usato una procedura corretta ....
Grazie
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Messaggioda Sereno.SCOLARO » 25/07/2004, 08:49
Cfr. nota Ministero dell'Interno n. K.28.1/4308 del 28/11/1991, in risposta ad un quesito posto, sulla questione, da un comune (nota che non mi risulta diffusa, ma che e' in qualche modo 'fisiologica' al procedimento complessivo qui considerato).
Non spetta al Forum, ne' a chi vi interviene, alcuna funzione di giudizio. Il Forum e' un luogo di discussione.
Cittadinanza italiana jure sanguinis
Messaggioda ginomele » 26/07/2004, 19:57
E (mi è sorta la domanda, mentre scrivo) se il Consolato, alla mia richiesta della certificazione di non rinuncia alla cittadinanza italiana, inviasse i modelli CONS01 per tutti?
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Messaggioda Sereno.SCOLARO » 26/07/2004, 21:50
Cosa che potrebbe aversi solo se arrivassero almeno assieme (gli atti da trascrivere e i modd. CONS/01), restando da verificare la competenza ex art. 17 RSC.
Il solo mod. CONS/01 segnalerebbe che qualche cosa non ha girato ...
Messaggioda lella » 26/07/2004, 22:09
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Messaggioda Sereno.SCOLARO » 27/07/2004, 07:17
In fondo, sono passati circa 56 anni ...
Attestazione
Messaggioda Ospite » 06/10/2004, 12:27
Per i figli minorenni di colui che ha ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana è obbligatoria l'attestazione del sindaco da annotare nell'atto di nascita ?
Il DPR 572 - 1993 recita:
.L'ufficiale dello stato civile che ha iscritto la dichiarazione dell'interessato, volta all'acquisto, alla perdita, al riacquisto o al mancato riacquisto della cittadinanza, trasmette copia della dichiarazione medesima e della documentazione che la correda all'autorità competente ad accertare la sussistenza delle condizioni che la legge stabilisce per il prodursi degli effetti anzidetti.
Il 572 fa riferimento all'acquisto, ma non al riconoscimento ex tunc.
A mio avviso l'attestazione sindacale per i riconoscimenti della cittadinanza italiana a conclusione del procedimento previsto dalla circolare K.28.1 in data 8.4.1991 non devono essere trascritte, né annotate.
Il Sindaco si limita ad emettere un provvedimento dal quale risulti che vista la documentazione acquisita ecc... a tizio è RICONOSCIUTO EX TUNC IL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA.
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Messaggioda Sereno.SCOLARO » 09/10/2004, 09:01
Eventuali figli minorenni della persona interessata al procedimento di riconoscimento c.s., possono essere indicati/enunciati nello stesso provvedimento. Nessuna annotazione (ne' per i figli minmorenni, ne' per l'interessato e ascendenti), in quanto il riconoscimento non e' un acquisto / perdita / riacquisto, ma la regolarizzazione di una situazione ininterrotta.
Riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
Messaggioda Ospite » 30/10/2008, 10:18
Questi mi ha prodotto, allegata all'istanza jure sanguinis, anche l'atto di nascita del figlio minorenne, nato nel 2006 e sempre stato residente in Brasile:
Chiedo:
1) devo fare l'attestazione sindacale di riconoscimento della cittadinanza italiana riferita al bambino?
2) devo trascrivere l'atto di nascita del bambino o per poter trascrivere l'atto di nascita devo attendere il cons01?
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