Buongiorno, ricevo da un Consolato modello Cons01 per aggiornamento indirizzo di cittadina iscritta alla mia AIRE con contestuale dichiarazione
di convivenza di fatto.
Il compagno della Sig.ra è iscritto AIRE in altro Comune italiano.
E' possibile la registrazione di tale convivenza di fatto?
Ho cercato un po' in rete ed in effetti sulle varie homepage dei Consolati è prevista la dichiarazione da rendere presso i loro Uffici, ma poi non dice come potrà essere registrata in Italia tale dichiarazione.
Grazie anticipatamente a chi mi può aiutare.
CONVIVENZA DI FATTO A.I.R.E.
La parola al cittadino
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Re: CONVIVENZA DI FATTO A.I.R.E.
Messaggioda Pancrazio Romeo » 02/03/2017, 18:35
Le convivenze di fatto: le precisazioni del Ministero per i cittadini residenti all’ estero da focus ricevuto in data odierna
Cosimo Damiano Zacà
La Legge n. 76/2016, meglio nota come legge Cirinnà, dal cognome della deputata che
l’ha proposta e prima firmataria del relativo disegno di legge, oltre a dare vita all’istituto delle
Unioni Civili tra persone dello stesso sesso, ha regolamentato, per la prima volta a livello
nazionale, la cosiddetta convivenza di fatto, tra persone sia eterosessuali che omosessuali.
In molte città italiane, esistevano già i registri delle coppie di fatto, ma mancava una legge
sulla materia. Ricordiamo che…
Sono considerate conviventi di fatto tutte le coppie che possiedono i requisiti indicati nel
comma 36, cioè la coabitazione e il legame affettivo, e che abbiano dichiarato, all’Ufficio
Anagrafe del Comune, di voler essere considerate come tali.
Gli interessati, infatti, non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile,
né da rapporti di parentela, affinità o adozione.
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento
penitenziario. Il riferimento è alla legge numero 354/1975 e al relativo regolamento di
esecuzione D.P.R. 230/2000.
L’ordinamento penitenziario, per la verità, parifica già ad oggi, sotto certi aspetti, i diritti del
convivente a quelli del coniuge.
In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di
assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione
delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i
coniugi e i familiari.
In questo contesto, si colloca il recente intervento del Ministero dell’Interno, con la nota
6 febbraio 2017, n. 231, dopo che allo stesso era stato chiesto dal Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale, un parere circa l’applicazione del comma 36 dell’articolo 1
della legge citata che recita testualmente: “…si intendono per “conviventi di fatto” due persone
maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e
materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da
un'unione civile”.
Il parere è stato dato a seguito di una situazione in cui un Comune italiano, quello di Milano,
aveva opposto un diniego alla richiesta di costituzione della convivenza di fatto tra due cittadini
italiani residenti all’estero.
Le precisazioni dell’Interno si basano sull’assunto che quanto stabilito dalla Legge n. 76/2016,
in materia di convivenze di fatto, si applica, così come espressamente previsto dalla normativa,
1 - 2
solo a cittadini italiani o stranieri residenti in Italia e non a coloro che sono iscritti nei registri
AIRE (Anagrafe degli Italiani residenti all’estero).
Il Ministero ha chiarito, a tal proposito, che bisogna fare riferimento, in primis, alle indicazioni
sugli adempimenti anagrafici in materia di convivenza di fatto, già richiamati nella propria
precedente circolare n. 7 del 1 giugno 2016, secondo cui le iscrizioni delle convivenze di fatto
devono essere eseguite tenendo conto di quanto previsto e regolamentato dall’ordinamento
anagrafico, in particolar modo dagli articoli 4 e 13 del DPR n. 223/1989, relativi al concetto di
famiglia anagrafica e di dichiarazioni anagrafiche, giusta comma 37 dell’articolo 1, Legge n.
76/2016.
Il comma 37, infatti, per quanto sopra indicato, indirizza espressamente gli istituti propri
dell’ordinamento anagrafico all’accertamento della stabile convivenza e non già alla
costituzione della convivenza di fatto.
Le iscrizioni anagrafiche, infatti, ricorda il Ministero, devono accertare semplicemente la stabile
convivenza, che può essere attestata mediante una semplice certificazione anagrafica, e non la
costituzione della convivenza di fatto, e che la più volte citata legge n. 76/2016, si applica,
come già detto, ai soli cittadini italiani e stranieri residenti in Italia e non ai cittadini italiani
iscritti all’Aire. Il Ministero conclude la nota in esame ribadendo che i Comuni e quindi gli Uffici
Anagrafe, tenendo presente quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di iscrizione
dei cittadini residenti all’estero, “provvederanno a registrare i suddetti cittadini nella medesima
scheda di famiglia anagrafica AIRE in quanto iscritti nello stesso comune AIRE e residenti allo
stesso indirizzo estero”.
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Cosimo Damiano Zacà
La Legge n. 76/2016, meglio nota come legge Cirinnà, dal cognome della deputata che
l’ha proposta e prima firmataria del relativo disegno di legge, oltre a dare vita all’istituto delle
Unioni Civili tra persone dello stesso sesso, ha regolamentato, per la prima volta a livello
nazionale, la cosiddetta convivenza di fatto, tra persone sia eterosessuali che omosessuali.
In molte città italiane, esistevano già i registri delle coppie di fatto, ma mancava una legge
sulla materia. Ricordiamo che…
Sono considerate conviventi di fatto tutte le coppie che possiedono i requisiti indicati nel
comma 36, cioè la coabitazione e il legame affettivo, e che abbiano dichiarato, all’Ufficio
Anagrafe del Comune, di voler essere considerate come tali.
Gli interessati, infatti, non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile,
né da rapporti di parentela, affinità o adozione.
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento
penitenziario. Il riferimento è alla legge numero 354/1975 e al relativo regolamento di
esecuzione D.P.R. 230/2000.
L’ordinamento penitenziario, per la verità, parifica già ad oggi, sotto certi aspetti, i diritti del
convivente a quelli del coniuge.
In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di
assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione
delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i
coniugi e i familiari.
In questo contesto, si colloca il recente intervento del Ministero dell’Interno, con la nota
6 febbraio 2017, n. 231, dopo che allo stesso era stato chiesto dal Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale, un parere circa l’applicazione del comma 36 dell’articolo 1
della legge citata che recita testualmente: “…si intendono per “conviventi di fatto” due persone
maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e
materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da
un'unione civile”.
Il parere è stato dato a seguito di una situazione in cui un Comune italiano, quello di Milano,
aveva opposto un diniego alla richiesta di costituzione della convivenza di fatto tra due cittadini
italiani residenti all’estero.
Le precisazioni dell’Interno si basano sull’assunto che quanto stabilito dalla Legge n. 76/2016,
in materia di convivenze di fatto, si applica, così come espressamente previsto dalla normativa,
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solo a cittadini italiani o stranieri residenti in Italia e non a coloro che sono iscritti nei registri
AIRE (Anagrafe degli Italiani residenti all’estero).
Il Ministero ha chiarito, a tal proposito, che bisogna fare riferimento, in primis, alle indicazioni
sugli adempimenti anagrafici in materia di convivenza di fatto, già richiamati nella propria
precedente circolare n. 7 del 1 giugno 2016, secondo cui le iscrizioni delle convivenze di fatto
devono essere eseguite tenendo conto di quanto previsto e regolamentato dall’ordinamento
anagrafico, in particolar modo dagli articoli 4 e 13 del DPR n. 223/1989, relativi al concetto di
famiglia anagrafica e di dichiarazioni anagrafiche, giusta comma 37 dell’articolo 1, Legge n.
76/2016.
Il comma 37, infatti, per quanto sopra indicato, indirizza espressamente gli istituti propri
dell’ordinamento anagrafico all’accertamento della stabile convivenza e non già alla
costituzione della convivenza di fatto.
Le iscrizioni anagrafiche, infatti, ricorda il Ministero, devono accertare semplicemente la stabile
convivenza, che può essere attestata mediante una semplice certificazione anagrafica, e non la
costituzione della convivenza di fatto, e che la più volte citata legge n. 76/2016, si applica,
come già detto, ai soli cittadini italiani e stranieri residenti in Italia e non ai cittadini italiani
iscritti all’Aire. Il Ministero conclude la nota in esame ribadendo che i Comuni e quindi gli Uffici
Anagrafe, tenendo presente quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di iscrizione
dei cittadini residenti all’estero, “provvederanno a registrare i suddetti cittadini nella medesima
scheda di famiglia anagrafica AIRE in quanto iscritti nello stesso comune AIRE e residenti allo
stesso indirizzo estero”.
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Pancrazio Romeo
Re: CONVIVENZA DI FATTO A.I.R.E.
Messaggioda smarrita » 14/04/2018, 10:31
sarebbe interessante sapere anche se ad oggi qualcuno abbia segnalato al min.interno/esteri le informazioni errate e fuorvianti dei consolati italiani all'estero (se ancora non avessero preso visione della circolare citata)
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