LEGGE 104 ACQUISTO AUTO
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Re: LEGGE 104 ACQUISTO AUTO
Messaggioda lukef1 » 02/11/2017, 11:07
Gentile prof. Maurizio, la ringrazio anticipatamente per la sua risposta esponendole il mio problema
a mio padre è stata riconosciuta la legge 104 art. 4 in data agosto 2007
La commissione medica ha certificato che :
A. Sussistono le condizione di cui all'art. 3 comma 1 SI
B. Sussistono le condizione di cui all'art. 3 comma 3 (art. 33) SI
La commissione sanitaria ha certificato che :
ai sensi dell' articolo n. 118 del 30.3.1971
4. INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa (art. 2 e 12 legge 118/71) : 100%
Non ha un foglio/modulo APPOSITO per la disabilità motoria riconosciuta
MA la stessa commissione ha rilevato come principali disabilità
- limitazione funzionale nei movimenti articolari
-problemi alla vista
-problemi neurologici
Questo permette l'acquisto di auto con IVA agevolata ?
perchè il concessionario , o meglio la società a cui si sono rivolti , mi Invita a rivolgermi all' inps per richiedere un nuovo verbale con indicazione dell'articolo di legge corrispondente all'agevolazione fiscale art.30 comma 7 della legge 338/2000 o art.8 della legge 449/97
Inps contattata mi ha ovviamente risposto picche
Grazie e Cordiali Saluti
a mio padre è stata riconosciuta la legge 104 art. 4 in data agosto 2007
La commissione medica ha certificato che :
A. Sussistono le condizione di cui all'art. 3 comma 1 SI
B. Sussistono le condizione di cui all'art. 3 comma 3 (art. 33) SI
La commissione sanitaria ha certificato che :
ai sensi dell' articolo n. 118 del 30.3.1971
4. INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa (art. 2 e 12 legge 118/71) : 100%
Non ha un foglio/modulo APPOSITO per la disabilità motoria riconosciuta
MA la stessa commissione ha rilevato come principali disabilità
- limitazione funzionale nei movimenti articolari
-problemi alla vista
-problemi neurologici
Questo permette l'acquisto di auto con IVA agevolata ?
perchè il concessionario , o meglio la società a cui si sono rivolti , mi Invita a rivolgermi all' inps per richiedere un nuovo verbale con indicazione dell'articolo di legge corrispondente all'agevolazione fiscale art.30 comma 7 della legge 338/2000 o art.8 della legge 449/97
Inps contattata mi ha ovviamente risposto picche
Grazie e Cordiali Saluti
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Re: LEGGE 104 ACQUISTO AUTO
Messaggioda Prof. Maurizio » 02/11/2017, 22:59
lukef1 ha scritto:Gentile prof. Maurizio, la ringrazio anticipatamente per la sua risposta esponendole il mio problema
a mio padre è stata riconosciuta la legge 104 art. 4 in data agosto 2007
La commissione medica ha certificato che :
A. Sussistono le condizione di cui all'art. 3 comma 1 SI
B. Sussistono le condizione di cui all'art. 3 comma 3 (art. 33) SI
La commissione sanitaria ha certificato che :
ai sensi dell' articolo n. 118 del 30.3.1971
4. INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa (art. 2 e 12 legge 118/71) : 100%
Non ha un foglio/modulo APPOSITO per la disabilità motoria riconosciuta
MA la stessa commissione ha rilevato come principali disabilità
- limitazione funzionale nei movimenti articolari
-problemi alla vista
-problemi neurologici
Questo permette l'acquisto di auto con IVA agevolata ?
Solo se occorre modificare la vettura che intende acquistare in base alle modifiche alla guida eventualmente imposte nella patente speciale in uso al disabile, cioè suo padre.
Tali adattamenti e modifiche alla guida devono risultare sia sulla patente speciale del disabile sia nel libretto di circolazione dell'auto che deve essere adattata.
Eventualmente gli adattamenti possono far rientrare nel diritto delle agevolazioni fiscali auto anche per il trasporto del disabile.
lukef1 ha scritto: perché il concessionario , o meglio la società a cui si sono rivolti , mi Invita a rivolgermi all' inps per richiedere un nuovo verbale con indicazione dell'articolo di legge corrispondente all'agevolazione fiscale art.30 comma 7 della legge 338/2000 o art.8 della legge 449/97
Inps contattata mi ha ovviamente risposto picche
Grazie e Cordiali Saluti
Nel 2007 la commissione medica INPS non era tenuta a valutare le condizioni utili al rientro in diritto nelle agevolazioni fiscali come invece successivamente la legge 114 del 2014 ha semplificato.
L'INPS non può né rilasciare né integrare nulla perché si tratta di una condizione che la commissione dovrebbe rivalutare.
Salve.
Maurizio.
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Re: LEGGE 104 ACQUISTO AUTO
Messaggioda Prof. Maurizio » 03/11/2017, 21:03
lukef1 ha scritto:Qundi rientrerebbe nella categoria :
disabile con ridotte o impedite capacità motorie ?
Mio padre non ha più la patente speciale perché scaduta da diversi anni, comunque non ha mai avuto limitazioni imposte dichiarate su di essa per quello che riguarda il veicolo
Se nell' acquistare l'auto facciamo apporre una modifica che lo facili nel entrare/uscire saremmo in regola ?
Grazie infinite per l'auto
Non si tratta per i trasportati di "scegliere" l'adattamento o facilitare.
Le riporto una parte della sezione dedicata dall'autorevole sito Handylex:
"...Disabili motori
Ai fini delle agevolazioni fiscali rientrano nella categoria dei disabili motori:
i disabili titolari di patenti speciali con ridotte o impedite capacità motorie con l’obbligo di utilizzare particolari dispositivi di guida;
i disabili che abbiano richiesto la patente speciale e che sono in possesso di certificato di idoneità alla guida;
i disabili motori che per la natura della loro menomazione o perché minorenni non possono conseguire la patente di guida speciale e che quindi devono essere trasportati e accompagnati da terzi.
La circolare 46/2001 ha precisato che nel caso in cui la disabilità motoria non comporti una grave limitazione delle capacità di deambulare o non dipenda da una pluriamputazione, gli interessati, o i familiari che li abbiano in carico fiscale, devono obbligatoriamente adattare il mezzo al trasporto quale condizione per accedere ai benefici fiscali. Nel caso invece che la disabilià derivi da una grave limitazione delle capacità di deambulare o da una pluriamputazione non è più obbligatorio adattare il veicolo.
I veicoli destinati al trasporto di disabili, per essere considerati tali, devono essere opportunamente allestiti con almeno uno degli adattamenti previsti dal Ministero delle Finanze e cioè:
pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
sedile scorrevole - girevole simultaneamente;
sistema di ancoraggio delle carrozzelle con relativo sistema di ritenuta (cinture di sicurezza);
portiera scorrevole.
Il Ministro dei Trasporti ha confermato che gli allestimenti al trasporto debbono essere caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, ma ha anche affermato che questi devono essere tali da comportare effettivi adattamenti: quindi non possono essere semplici aggiunte di normali "optionals", ovvero consistere nella applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo e da montarsi, in alternativa, a richiesta...."
E dalla guida ell'Ag. delle Entrate:
"...E’ sufficiente che l’adattamento sia funzionale al tipo di handicap e che risulti dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione civile. ...."
Si informi presso il concessionario interessato alla vendita.
Salve.
Maurizio.
Re: LEGGE 104 ACQUISTO AUTO
Messaggioda gusepina » 07/11/2017, 15:39
maurizio ha scritto:Autore: Massimo Lensi
Data: 24-10-07 11:32
Salve,mia madre ha ricevuto il foglio da parte della Regione Umbria dove ha fatto la visita ( Usl di Perugia ) e gli è stata riconosciuta l'invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa : 100 % con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (18/80).
Ora dato che vorrei acquistare un'auto nuova usufruendo della legge 104 mi sono recato in concessionaria dove mi hanno detto che NON ERA SUFFICIENTE la documentazione che gli avevo portato,quali altri fogli dovrei portare ???
Dove e come posso ottenerli ??
Inoltre i tempi sono brevi ???
Grazie anticipatamente per le risposte .
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Infatti le hanno detto bene, l'invalidità al 100% con accompagnatore di per se non è utile al fine delle agevolazioni fiscali nel settore auto. Non è questione di tempo, ma di requisiti.
Infatti hanno diritto all'agevolazione i soggetti che rientrano almeno in uno dei 9 punti:
1. I titolari di patente B speciale, con ridotte o impedite capacità motorie con l'obbligo di utilizzare particolari dispositivi di guida per veicoli a cui siano state apportate le modifiche prescritte dalla commissione medica provinciale per le patenti speciali e riportate sulla patente di guida.
2. Le persone con disabilità motoria che, per la natura del loro handicap, necessitano di particolari adattamenti al veicolo per essere trasportati da altri (veicoli adattati per il trasporto).
3. Le persone con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni a cui sia stata riconosciuta la condizione di persona handicappata in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun adattamento).
4. Le persone con deficit psichico a cui sia stato riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e a cui sia stata accertata la condizione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun adattamento).
5. Le persone cieche assolute, cieche parziali, ipovendenti gravi e sordomute (veicoli non adattati). Si precisa che per non vedenti ai fini delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di un veicolo, si intendono coloro che sono affetti da cecità assoluta, da cecità parziale o da grave ipovisione; mentre per quanto riguarda le persone definite sordomute, si intendono coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
6. I familiari che hanno fiscalmente in carico minorenni o adulti Subito.it
con grave disabilità motoria che necessitano di particolari adattamenti al veicolo per la guida o per essere trasportati (veicoli adattati per la guida o per il trasporto).
7. I familiari che hanno fiscalmente in carico minorenni o adulti ciechi assoluti, ciechi parziali, ipovendenti gravi o sordomuti (veicoli senza alcun adattamento).
8. I familiari che hanno fiscalmente a carico minorenni o adulti con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni a cui sia stata riconosciuta la condizione di persona handicappata in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun adattamento).
9. I familiari che hanno fiscalmente in carico minorenni o adulti con deficit psichico a cui sia stato riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e a cui sia stata accertata la condizione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun adattamento). Nel caso di minorenni non è ammesso l'esonero dal pagamento della tassa automobilistica se l'interessato ha diritto all'indennità di frequenza anche se è stata riconosciuta una condizione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92.
---------------------------------
Considerando che sua madre non ha l'accertamento dell'handicap (legge 104) sicuramente non rientra nei punti 3) 4)e 9)
Nel punto 1) sua madre può rientrare solo se la stessa guida con patente B speciale e ha la certificazione delle ridotte o impedite capacità motorie con l'obbligo di adattamenti all'auto da parte della Commissione rilascio patenti.
Nel punto 2) e 6) sua madre rientra se occorre adattare l'auto ai fini del trasporto della stessa: Esempio: pedana sollevatrice ad azione meccanico/elettrico/idraulico; scivolo a scomparsa ad azione meccanico/elettrico/idraulico; braccio sollevatore ad azione meccanico/elettrico/idraulico; paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico; sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo; sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza); ecc.
Nei punti 5) e 7) sua madre rientra solo se è non vedente o sordomuta;
Salve.
Maurizio.
Non ce male.. come notizia..
Re: LEGGE 104 ACQUISTO AUTO
Messaggioda AnnaCri » 10/11/2017, 01:21
Salve Prof Maurizio,
a mio padre, che tra le varie patologie (diabete mellito, adenocarcinoma prostatico, etc etc) ha súbito l'amputazione dell'avampiede) è stato riconosciuto dalla commissione Inps:
-Handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art 3, comma 3, L.5.2.1992, n 104
Requisiti di cui all'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5:
-è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art 381 del DPR 495/1992)
-Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L 18/80).
Anche noi vorremmo acquistare un'auto nuova usufruendo delle agevolazioni fiscali della legge 104 ma il concessionario ritiene insufficiente "la deambulazione sensibilmente ridotta" e richiede quindi "deambulazione gravemente ridotta". Non è già sufficiente la condizione di gravità dell'art.3 comma 3? Da quello che ho letto finora sembra di no ma vorrei ulteriore conferma da parte sua.
Pone inoltre a noi ( che saremmo disposti comunque a farlo se necessario) la questione dell'adattamento del veicolo.
Secondo lei l'adattamento in questo caso è obbligatorio?
Aggiungo che la visita di revisione è prevista per gennaio 2018 e che nel frattempo, dal primo accertamento ad oggu purtroppo si sono riscontrate metastasi alla colonna vertebrale.
Crede sia opportuno aspettare?
Grazie per l'attenzione
Anna
a mio padre, che tra le varie patologie (diabete mellito, adenocarcinoma prostatico, etc etc) ha súbito l'amputazione dell'avampiede) è stato riconosciuto dalla commissione Inps:
-Handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art 3, comma 3, L.5.2.1992, n 104
Requisiti di cui all'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5:
-è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art 381 del DPR 495/1992)
-Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L 18/80).
Anche noi vorremmo acquistare un'auto nuova usufruendo delle agevolazioni fiscali della legge 104 ma il concessionario ritiene insufficiente "la deambulazione sensibilmente ridotta" e richiede quindi "deambulazione gravemente ridotta". Non è già sufficiente la condizione di gravità dell'art.3 comma 3? Da quello che ho letto finora sembra di no ma vorrei ulteriore conferma da parte sua.
Pone inoltre a noi ( che saremmo disposti comunque a farlo se necessario) la questione dell'adattamento del veicolo.
Secondo lei l'adattamento in questo caso è obbligatorio?
Aggiungo che la visita di revisione è prevista per gennaio 2018 e che nel frattempo, dal primo accertamento ad oggu purtroppo si sono riscontrate metastasi alla colonna vertebrale.
Crede sia opportuno aspettare?
Grazie per l'attenzione
Anna
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Re: LEGGE 104 ACQUISTO AUTO
Messaggioda Prof. Maurizio » 10/11/2017, 07:00
AnnaCri ha scritto:Salve Prof Maurizio,
a mio padre, che tra le varie patologie (diabete mellito, adenocarcinoma prostatico, etc etc) ha súbito l'amputazione dell'avampiede) è stato riconosciuto dalla commissione Inps:
-Handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art 3, comma 3, L.5.2.1992, n 104
Requisiti di cui all'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5:
-è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art 381 del DPR 495/1992)
-Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L 18/80).
Anche noi vorremmo acquistare un'auto nuova usufruendo delle agevolazioni fiscali della legge 104 ma il concessionario ritiene insufficiente "la deambulazione sensibilmente ridotta" e richiede quindi "deambulazione gravemente ridotta". Non è già sufficiente la condizione di gravità dell'art.3 comma 3? Da quello che ho letto finora sembra di no ma vorrei ulteriore conferma da parte sua.
Pone inoltre a noi ( che saremmo disposti comunque a farlo se necessario) la questione dell'adattamento del veicolo.
Secondo lei l'adattamento in questo caso è obbligatorio?
Aggiungo che la visita di revisione è prevista per gennaio 2018 e che nel frattempo, dal primo accertamento ad oggu purtroppo si sono riscontrate metastasi alla colonna vertebrale.
Crede sia opportuno aspettare?
Grazie per l'attenzione
Anna
Ha ragione il concessionario, suo padre ha diritto al rilascio del contrassegno utile alla viabilità, ma non rientra nelle agevolazioni auto se non per adattamento del veicolo (In questo caso occorre entrare in merito per verificare altre condizioni come il possesso di patente speciale con obbligo di adattamenti alla guida o la necessità di adattare il veicolo al trasporto del disabile in correlazione alle disabilità).
Se residente in Emilia Romagna o Lombardia in virtù di leggi regionali è possibile richiedere l'esonero dalla tassa di proprietà (bollo auto) con iil solo riconoscimento dell'art. 3 comma 3 L.104/92.
Per la scelta di aspettare o meno non saprei cosa consigliare perchè è una vostra valutazione soprattutto orientata alla necessità in atto di trasportare il disabile o permettergli la guida.
Salve.
Maurizio.
Re: LEGGE 104 ACQUISTO AUTO
Messaggioda AnnaCri » 10/11/2017, 09:43
Prof. Maurizio ha scritto:AnnaCri ha scritto:Salve Prof Maurizio,
a mio padre, che tra le varie patologie (diabete mellito, adenocarcinoma prostatico, etc etc) ha súbito l'amputazione dell'avampiede) è stato riconosciuto dalla commissione Inps:
-Handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art 3, comma 3, L.5.2.1992, n 104
Requisiti di cui all'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5:
-è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art 381 del DPR 495/1992)
-Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L 18/80).
Anche noi vorremmo acquistare un'auto nuova usufruendo delle agevolazioni fiscali della legge 104 ma il concessionario ritiene insufficiente "la deambulazione sensibilmente ridotta" e richiede quindi "deambulazione gravemente ridotta". Non è già sufficiente la condizione di gravità dell'art.3 comma 3? Da quello che ho letto finora sembra di no ma vorrei ulteriore conferma da parte sua.
Pone inoltre a noi ( che saremmo disposti comunque a farlo se necessario) la questione dell'adattamento del veicolo.
Secondo lei l'adattamento in questo caso è obbligatorio?
Aggiungo che la visita di revisione è prevista per gennaio 2018 e che nel frattempo, dal primo accertamento ad oggu purtroppo si sono riscontrate metastasi alla colonna vertebrale.
Crede sia opportuno aspettare?
Grazie per l'attenzione
Anna
Ha ragione il concessionario, suo padre ha diritto al rilascio del contrassegno utile alla viabilità, ma non rientra nelle agevolazioni auto se non per adattamento del veicolo (In questo caso occorre entrare in merito per verificare altre condizioni come il possesso di patente speciale con obbligo di adattamenti alla guida o la necessità di adattare il veicolo al trasporto del disabile in correlazione alle disabilità).
Se residente in Emilia Romagna o Lombardia in virtù di leggi regionali è possibile richiedere l'esonero dalla tassa di proprietà (bollo auto) con iil solo riconoscimento dell'art. 3 comma 3 L.104/92.
Per la scelta di aspettare o meno non saprei cosa consigliare perchè è una vostra valutazione soprattutto orientata alla necessità in atto di trasportare il disabile o permettergli la guida.
Salve.
Maurizio.
Grazie mille, provvederemo a chiarire ulteriormente.
Anna
Re: LEGGE 104 ACQUISTO AUTO
Messaggioda lukef1 » 15/11/2017, 04:39
Mi sono rivolto al concessionario che di suo continua ad appoggiarsi ad A.n.g.l.a.t con risposta negativa, io invece ho chiesto alla agenzia delle entrate della mia zona che mi Ha dato l'ok! con una eventuale dichiarazione firmata dalla agenzia posso stare tranquillo legalmente?
Grazie
Grazie
Prof. Maurizio ha scritto:lukef1 ha scritto:Qundi rientrerebbe nella categoria :
disabile con ridotte o impedite capacità motorie ?
Mio padre non ha più la patente speciale perché scaduta da diversi anni, comunque non ha mai avuto limitazioni imposte dichiarate su di essa per quello che riguarda il veicolo
Se nell' acquistare l'auto facciamo apporre una modifica che lo facili nel entrare/uscire saremmo in regola ?
Grazie infinite per l'auto
Non si tratta per i trasportati di "scegliere" l'adattamento o facilitare.
Le riporto una parte della sezione dedicata dall'autorevole sito Handylex:
"...Disabili motori
Ai fini delle agevolazioni fiscali rientrano nella categoria dei disabili motori:
i disabili titolari di patenti speciali con ridotte o impedite capacità motorie con l’obbligo di utilizzare particolari dispositivi di guida;
i disabili che abbiano richiesto la patente speciale e che sono in possesso di certificato di idoneità alla guida;
i disabili motori che per la natura della loro menomazione o perché minorenni non possono conseguire la patente di guida speciale e che quindi devono essere trasportati e accompagnati da terzi.
La circolare 46/2001 ha precisato che nel caso in cui la disabilità motoria non comporti una grave limitazione delle capacità di deambulare o non dipenda da una pluriamputazione, gli interessati, o i familiari che li abbiano in carico fiscale, devono obbligatoriamente adattare il mezzo al trasporto quale condizione per accedere ai benefici fiscali. Nel caso invece che la disabilià derivi da una grave limitazione delle capacità di deambulare o da una pluriamputazione non è più obbligatorio adattare il veicolo.
I veicoli destinati al trasporto di disabili, per essere considerati tali, devono essere opportunamente allestiti con almeno uno degli adattamenti previsti dal Ministero delle Finanze e cioè:
pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
sedile scorrevole - girevole simultaneamente;
sistema di ancoraggio delle carrozzelle con relativo sistema di ritenuta (cinture di sicurezza);
portiera scorrevole.
Il Ministro dei Trasporti ha confermato che gli allestimenti al trasporto debbono essere caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, ma ha anche affermato che questi devono essere tali da comportare effettivi adattamenti: quindi non possono essere semplici aggiunte di normali "optionals", ovvero consistere nella applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo e da montarsi, in alternativa, a richiesta...."
E dalla guida ell'Ag. delle Entrate:
"...E’ sufficiente che l’adattamento sia funzionale al tipo di handicap e che risulti dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione civile. ...."
Si informi presso il concessionario interessato alla vendita.
Salve.
Maurizio.
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Re: LEGGE 104 ACQUISTO AUTO
Messaggioda Prof. Maurizio » 15/11/2017, 05:50
lukef1 ha scritto:Mi sono rivolto al concessionario che di suo continua ad appoggiarsi ad A.n.g.l.a.t con risposta negativa, io invece ho chiesto alla agenzia delle entrate della mia zona che mi Ha dato l'ok! con una eventuale dichiarazione firmata dalla agenzia posso stare tranquillo legalmente?
Grazie
Non conosco il suo problema di concessione delle agevolazioni e le rispondo in generale che l'Agenzia delle Entrate è il primo organo di controllo.
Esiste un successivo organo di controllo superiore che è la Tributaria dell'Agenzia delle Entrate.
Spesso le controversie con l'utente con l'Agenzia vengono trattate e controllate da questo organismo
superiore.
Pertanto anche eventuali errori operati degli uffici stessi dell'Agenzia delle Entrate possono essere verificato e successivamente recuperati entro un quinquennio dalla tributaria.
Quindi può stare tranquillo legalmente solo se la sua pratica rientra nel rispetto delle disposizioni legislative perché anche sussiste un errore per incompetenza di qualsiasi organismo di prima accoglienza della pratica può essere successivamente recuperato nei termini della prescrizione legale del codice civile dagli organismi di controllo superiore.
Salve.
Maurizio.
Re: LEGGE 104 ACQUISTO AUTO
Messaggioda ponic83 » 27/11/2017, 22:04
Buonasera Prof. Maurizio
Mio padre purtroppo è affetto da leucemia, per sottoporsi alle sedute di chemioterapia nell'ospedale lontano 150Km vorrebbe acquistare un'auto nuova con cui mia madre può accompagnarlo.
Gli è stato riconosciuto: art. 3 comma 3 L 104/92; ridotta capacità di deambulazione L 102/09; indennità di accompagno.
Sfogliando la guida dell'Agenzia Entrate del Gennaio 2017 pagina 4 parrebbe usufruire dell'agevolazione.
La Ringrazia della sicura risposta.
Mio padre purtroppo è affetto da leucemia, per sottoporsi alle sedute di chemioterapia nell'ospedale lontano 150Km vorrebbe acquistare un'auto nuova con cui mia madre può accompagnarlo.
Gli è stato riconosciuto: art. 3 comma 3 L 104/92; ridotta capacità di deambulazione L 102/09; indennità di accompagno.
Sfogliando la guida dell'Agenzia Entrate del Gennaio 2017 pagina 4 parrebbe usufruire dell'agevolazione.
La Ringrazia della sicura risposta.
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Re: LEGGE 104 ACQUISTO AUTO
Messaggioda Prof. Maurizio » 28/11/2017, 07:51
Da quanto lei riporta non sembrano esserci i presupposti per un rientro in diritto, ma per fornire una risposta certa dovrebbe riportare specificatamente le voci del verbale relative al motivo di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (incapacità a deambulare? incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita?) e soprattutto la specifica della ridotta deambulazione nella parte del verbale relativa alla legge 102 (sensibilmente ridotta? impedita? grave limitazione alla deambulazione?).
Salve.
Maurizio.
Salve.
Maurizio.
Re: LEGGE 104 ACQUISTO AUTO
Messaggioda ponic83 » 28/11/2017, 16:28
Grazie per la celere risposta!
Sulla 102 è esplicitato "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta"
Riguardo l'accompagno non so da dove capire (è stato riconosciuto invalido civile totalmente)
Sulla 102 è esplicitato "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta"
Riguardo l'accompagno non so da dove capire (è stato riconosciuto invalido civile totalmente)
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Re: LEGGE 104 ACQUISTO AUTO
Messaggioda Prof. Maurizio » 28/11/2017, 21:54
ponic83 ha scritto:Grazie per la celere risposta!
Sulla 102 è esplicitato "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta"
Riguardo l'accompagno non so da dove capire (è stato riconosciuto invalido civile totalmente)
Sarebbe stato importante leggere la causa di impedimento riconosciuta dalla commissione medica che ha fatto riconoscere l'indennità di accompagnamento. Considerando che il disabile ha capacità di deambulazione per quanto ridotta sono certo che l'indennità di accompagnamento è stata riconosciuta per incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita e tale dicitura la trova sicuramente nel verbale.
Pertanto le posso sicuramente affermare che non ci sono le condizioni di rientro nelle agevolazioni fiscali del settore auto.
Può avere il rilascio del contrassegno auto e le relative agevolazioni lavorative soprattutto per chi assiste.
Salve.
Maurizio.
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