Legge 104 art. 3 com.3
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Legge 104 art. 3 com.3
Messaggioda antonio.isola » 23/10/2017, 21:27
Buongiorno, ho l'invalidità civile dell'80% e la legge 104 art. 3 com. 3, posso io usufruire dei 3 giorni al mese o delle ore di permesso, ed in contemporanea mia moglie, senza prendere giorni di congedo, può far valere la mia legge 104 art. 3 com. 3 per essere esonerata dalla graduatoria d'istituo per eventuale perdente posto a scuola? Grazie cordiali saluti
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Re: Legge 104 art. 3 com.3
Messaggioda Prof. Maurizio » 23/10/2017, 23:21
Lei può fruire dei 3 giorni di permesso mensile ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.104/92 oppure (in alternativa) delle 2 ore di permesso giornaliere (1 ora se il suo orario di servizio è inferiore alle 6 ore nella giornata) ai sensi dell'art. 33 commi 6 e 2 della stessa legge 104/92.
Sua moglie dipendente MIUR scuola può fruire solo delle 3 giornate di permesso mensili (non delle due ore giornaliere) sempre ai sensi dell'art. 33 comma 3 L.104/92.
Ai sensi del C.C.N. art. 13 punto IV mobilità scuola sua moglie ha la precedenza per assistenza al coniuge. Tale precedenza oltre ad essere utile in caso di trasferimenti o assegnazione provvisoria è valida anche per l'esclusione dalla graduatoria di istituto per i perdenti posto.
Se docente di scuola primaria o infanzia è esclusa dalla graduatoria ai sensi dell'art. 19 punto 4 del C.C.N. 2017/18.
Se docente sulla scuola secondaria di primo o secondo grado è esclusa dalla graduatoria ai sensi dell'art. 21 punto 3 del C.C.N. 2017/18.
Se fa parte del personale educativo è esclusa dalla graduatoria ai sensi dell'art.31 punto 4 del C.C.N. 2017/18.
Se fa parte del personale ATA ha la precedenza ai sensi dell'art. 40 punto IV e l'esclusione ai sensi degli artt. 44, 45 e succ. dello stesso C.C.N.
In ogni caso consideri che ci sono limitazioni applicative di tale precedenza dettate dal C.C.N. stesso come ad esempio la residenza del disabile assistito rispetto alla sede di servizio del familiare che assiste.
Inoltre sua moglie se convivente con lei ha diritto anche ai 2 anni di congedo retribuito frazionabile.
Salve.
Maurizio.
Sua moglie dipendente MIUR scuola può fruire solo delle 3 giornate di permesso mensili (non delle due ore giornaliere) sempre ai sensi dell'art. 33 comma 3 L.104/92.
Ai sensi del C.C.N. art. 13 punto IV mobilità scuola sua moglie ha la precedenza per assistenza al coniuge. Tale precedenza oltre ad essere utile in caso di trasferimenti o assegnazione provvisoria è valida anche per l'esclusione dalla graduatoria di istituto per i perdenti posto.
Se docente di scuola primaria o infanzia è esclusa dalla graduatoria ai sensi dell'art. 19 punto 4 del C.C.N. 2017/18.
Se docente sulla scuola secondaria di primo o secondo grado è esclusa dalla graduatoria ai sensi dell'art. 21 punto 3 del C.C.N. 2017/18.
Se fa parte del personale educativo è esclusa dalla graduatoria ai sensi dell'art.31 punto 4 del C.C.N. 2017/18.
Se fa parte del personale ATA ha la precedenza ai sensi dell'art. 40 punto IV e l'esclusione ai sensi degli artt. 44, 45 e succ. dello stesso C.C.N.
In ogni caso consideri che ci sono limitazioni applicative di tale precedenza dettate dal C.C.N. stesso come ad esempio la residenza del disabile assistito rispetto alla sede di servizio del familiare che assiste.
Inoltre sua moglie se convivente con lei ha diritto anche ai 2 anni di congedo retribuito frazionabile.
Salve.
Maurizio.
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Re: Legge 104 art. 3 com.3
Messaggioda antonio.isola » 24/10/2017, 09:09
Buongiorno, grazie della sua tempestiva e chiara risposta, il mio dubbio e se in contemporanea possiamo usufruire io dei permessi giornalieri o dei 3 iorni al mese, e mia moglie presentere alla scuola la domanda si assistenza al coniuge per legge 104 non usufruendo dei 3 giorni mensili, perchè già presi da me, ma facendo valere la legge 104 art.3 com. 3 solo per usarla in caso sia perdente posto, non partecipando alla graduatoria d'istituto nella scuola primaria. Spero che sia spiegato perchè il problema è molto delicato e il patronato che mi assiste non sa darmi una risposta. Grazie buona giornata
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Re: Legge 104 art. 3 com.3
Messaggioda Prof. Maurizio » 24/10/2017, 10:03
antonio.isola ha scritto:Buongiorno, grazie della sua tempestiva e chiara risposta, il mio dubbio e se in contemporanea possiamo usufruire io dei permessi giornalieri o dei 3 iorni al mese, e mia moglie presentere alla scuola la domanda si assistenza al coniuge per legge 104 non usufruendo dei 3 giorni mensili, perchè già presi da me, ma facendo valere la legge 104 art.3 com. 3 solo per usarla in caso sia perdente posto, non partecipando alla graduatoria d'istituto nella scuola primaria. Spero che sia spiegato perchè il problema è molto delicato e il patronato che mi assiste non sa darmi una risposta. Grazie buona giornata
Le assicuro che sua moglie può fruire dei 3gg. al mese in contemporanea alla sua fruizione in ore o in giorni.
Il C.C.N. 2017/18 dispone che il figlio che assiste il genitore disabile deve essere quello che fruisce dei permessi mensili o del congedo nell'a.s. corrente in cui chiede l'esclusione dalla graduatoria di istituto. Ma ciò non è disposto per il coniuge. Cioè sua moglie non è obbligata a fruire dei permessi o del congedo al fine di chiedere nello stesso a.s. l'esclusione dalla graduatoria di istituto.
Le riporto la disposizione contrattuale da cui si evince che l'obbligo di fruizione dei permessi o del congedo riguarda solo il figlio che assiste il genitore per avere la precedenza:
C.C.N. ART. 13 - SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO punto IV:
".....V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTEUNICO AL
GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITALA TUTELA LEGALE
Nella fase A punto 1 solo tra distretti diversi dello stesso comune e nelle fasi successive dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela.
Successivamente tale precedenza viene riconosciuta per l'assistenza al coniuge e, limitatamente alla fase A al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:
1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (8).
3. essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza (9) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.
In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.
Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche alla fase A punto 1 dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti...."
Come può leggere tale disposizione di dover essere lunico a fruire dei 3 gg. di permesso o del congedo biennale riguarda solo il figlio che assiste il genitore disabile. In ogni caso tale disposizione richiede che sia "l'unico figlio" a richiedere i permessi. Non significa che il.figlio li debba aver fruito necessariamente. In ogni caso non riguarda il coniuge.
P.S. dai suoi precedenti quesiti si evince che lei aveva riconosciuto lo stato di handicap non grave (art. 3 comma 1 L.104/92), forse ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza favorevole su un ricorso promosso al tribunale?
Salve.
Maurizio.
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Re: Legge 104 art. 3 com.3
Messaggioda antonio.isola » 24/10/2017, 13:14
Buongiorno, no in realtà avevo avuto notizie verbali da parte del Caf che L'INPS mi aveva riconosciuto l'articolo 3 comma 1, invece dopo qualche giorno mi è arrivata la convocazione da parte dell'INPS per accertamenti, e da quella visita o avuto ieri il verbale definitivo della legge 104 art 3 com 3, e le ho scritto. Da quanto ho potuto capire sia io che mia moglie convivente nello stesso comune e nella stessa residenza possiamo usufruire in contemporanea della legge 104, quindi io chiedo la riduzione delle ore lavorative e posso utilizzare il congedo di 24 mesi, e mia moglie usare la legge 104 per i 3 giorni mensili e l'esonero della graduatoria d'istituto, praticamente il doppio dei congedi solo per me e mia moglie, per favore mi dia conferma. Ringraziamento della sua sapienza e gentilezza porgo cordiali saluti
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Re: Legge 104 art. 3 com.3
Messaggioda Prof. Maurizio » 24/10/2017, 18:16
antonio.isola ha scritto:Buongiorno, no in realtà avevo avuto notizie verbali da parte del Caf che L'INPS mi aveva riconosciuto l'articolo 3 comma 1, invece dopo qualche giorno mi è arrivata la convocazione da parte dell'INPS per accertamenti, e da quella visita o avuto ieri il verbale definitivo della legge 104 art 3 com 3, e le ho scritto. Da quanto ho potuto capire sia io che mia moglie convivente nello stesso comune e nella stessa residenza possiamo usufruire in contemporanea della legge 104, quindi io chiedo la riduzione delle ore lavorative e posso utilizzare il congedo di 24 mesi, e mia moglie usare la legge 104 per i 3 giorni mensili e l'esonero della graduatoria d'istituto, praticamente il doppio dei congedi solo per me e mia moglie, per favore mi dia conferma. Ringraziamento della sua sapienza e gentilezza porgo cordiali saluti
Lei non può utilizzare il congedo biennale.
Il congedo biennale retribuito e frazionabile è una agevolazione lavorativa destinata solo a sua moglie se con lei convivente.
Sua moglie oltre il congedo biennale può utilizzare anche nello stesso mese i tre giorni di permesso mensili.
Lei invece in quanto disabile lavoratore può utilizzare le 2 ore al giorno di permesso o in alternativa i tre giorni di permesso come sua moglie.
Se la titolarità di sede lavorativa di sua moglie è ubicata nello stesso sub comune di residenza vostro in tal caso può chiedere l'esclusione dalla graduatoria d'istituto.
Quindi confermo tutto tranne il fatto che lei non può fruire di alcun congedo se non quello non retribuito che non le consiglio in quanto è una vera interruzione di carriera.
Salve.
Maurizio.
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Re: Legge 104 art. 3 com.3
Messaggioda antonio.isola » 24/10/2017, 20:22
Ok capito tuto, confermo che la nostra residenza coincide con il comune in cui lavora mia moglie. Grazie della sua cortese pazienza ed attenzione.
Cordiali saluti
Cordiali saluti
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Re: Legge 104 art. 3 com.3
Messaggioda antonio.isola » 25/10/2017, 22:46
Egr. Prof. Buonasera, ho un altro dubbio, la mia famiglia è composta da 5 persone, io, mia moglie, due ragazzi minorenni ed un ragazzo maggiorenne che frequenta l'università, siamo costretti a dichiarare che mio figlio maggiore non mi può assistere per motivi oggettivi, o mia moglie ha la precedenza nell'assistermi senza bisogno che ci sia qualcuno che rinunci? Grazie Cordiali saluti
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Re: Legge 104 art. 3 com.3
Messaggioda Prof. Maurizio » 26/10/2017, 05:45
antonio.isola ha scritto:Egr. Prof. Buonasera, ho un altro dubbio, la mia famiglia è composta da 5 persone, io, mia moglie, due ragazzi minorenni ed un ragazzo maggiorenne che frequenta l'università, siamo costretti a dichiarare che mio figlio maggiore non mi può assistere per motivi oggettivi, o mia moglie ha la precedenza nell'assistermi senza bisogno che ci sia qualcuno che rinunci? Grazie Cordiali saluti
No. Non deve dichiarare nulla il figlio.
Il coniuge "prevale" sia sulla precedenza scuola, sia sulla fruizione del congedo biennale.
Il problema poteva esistere al contrario cioè se del congedo o della precedenza voleva usufruirne il figlio maggiorenne. In tal caso non sarebbe stata sufficiente una semplice rinuncia per motivi oggettiv.i Per il congedo occorreva la mancanza del coniuge o una certificazione di patologie invalidanti che non consentono l'assistenza.
Quindi nessun problema sua moglie può fruire del congedo e della precedenza e dei permessi senza alcuna dichiarazione da parte dei figli.
Salve.
Maurizio.
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Re: Legge 104 art. 3 com.3
Messaggioda antonio.isola » 26/10/2017, 09:02
Egr. Prof. Buongiorno, chiaro e tempestivo come al solito. Grazie e buona giornata
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Re: Legge 104 art. 3 com.3
Messaggioda antonio.isola » 27/10/2017, 22:43
Egr. Prof. Maurizio
Buonasera, navigando su internet ho letto che i disabili possono richiedee l'esenzione del bollo auto, ma se l'auto è intestata al disabile non è richiesto il redito, invece se è intestata ad un familiare il disabile deve essere a carico del familiare e con un reddito non superiore a 2.840,51 euro, la nostra auto è intestata a mia moglie e siamo in comunione dei beni, ed il disabile sono io, le chiedo un chiarimento, l'auto è come se fosse anche mia o devo dichiarare che è di un familiare, in questo caso non avrei diritto perchè io sono ancora in servizio. Grazie buona serata
Buonasera, navigando su internet ho letto che i disabili possono richiedee l'esenzione del bollo auto, ma se l'auto è intestata al disabile non è richiesto il redito, invece se è intestata ad un familiare il disabile deve essere a carico del familiare e con un reddito non superiore a 2.840,51 euro, la nostra auto è intestata a mia moglie e siamo in comunione dei beni, ed il disabile sono io, le chiedo un chiarimento, l'auto è come se fosse anche mia o devo dichiarare che è di un familiare, in questo caso non avrei diritto perchè io sono ancora in servizio. Grazie buona serata
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Re: Legge 104 art. 3 com.3
Messaggioda Prof. Maurizio » 27/10/2017, 23:17
antonio.isola ha scritto:Egr. Prof. Maurizio
Buonasera, navigando su internet ho letto che i disabili possono richiedere l'esenzione del bollo auto, ma se l'auto è intestata al disabile non è richiesto il reddito, invece se è intestata ad un familiare il disabile deve essere a carico del familiare e con un reddito non superiore a 2.840,51 euro, la nostra auto è intestata a mia moglie e siamo in comunione dei beni, ed il disabile sono io, le chiedo un chiarimento, l'auto è come se fosse anche mia o devo dichiarare che è di un familiare, in questo caso non avrei diritto perchè io sono ancora in servizio. Grazie buona serata
Chiarisco che lei ha il riconoscimento dell'art. 3 comma 3 L.104/92, ma solo in due regioni italiane (Emilia Romagna e Lombardia) tale riconoscimento di handicap grave è sufficiente per chiedere l'esonero dalla tassa di proprietà (detta bollo auto).
In tutto il resto d'Italia occorrono altri requisiti, cioè le agevolazioni fiscali del settore auto per le rimanenti regioni sono destinate a:
- sordomuti e non vedenti;
- disabili con art. 3 comma 3 L.104/92 che abbiano pluriamputazioni;
- disabili con art. 3 comma 3 L.104/92 con impedita capacità deambulatoria o gravemente limitata;
- disabili con art. 3 comma 3 L.104/92 che siano affetti da disabilità mentali/psichiche con il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- soggetti con disabilità motoria obbligati ad adattare l'auto alla guida o al trasporto.
Quindi se lei non risiede in Emilia Romagna o il Lombardia occorre rientrare in una delle seguenti categorie di disabili suddette.
Inoltre l'auto è intestata a sua moglie e se lei lavora presumo che il suo reddito è superiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili e pertanto lei non è a carico di sua moglie che rimane proprietaria non disabile dell'auto, quindi non è possibile richiedere l'esonero della tassa annuale (bollo).
Salve.
Maurizio.
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Re: Legge 104 art. 3 com.3
Messaggioda antonio.isola » 28/10/2017, 00:45
Grazie di avermi risposto, la mia invalidità è questa: "invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992)", facendo riferimento alla sua spiegazione, adeso non ne avrei diritto, perchè la proprietaria dell'auto è mia moglie ed il mio reddito supera i 2.8..€ lordi annui, ma se in un futuro acquisto un'auto nuova e la intesto a me stesso, con la mia invalidità descritta prima avrò diritto all'esenzione della tassa di proprietà? Io vivo nella regione Sicilia. Grazie buonanotte
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Re: Legge 104 art. 3 com.3
Messaggioda Prof. Maurizio » 28/10/2017, 05:32
antonio.isola ha scritto:Grazie di avermi risposto, la mia invalidità è questa: "invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992)", facendo riferimento alla sua spiegazione, adeso non ne avrei diritto, perchè la proprietaria dell'auto è mia moglie ed il mio reddito supera i 2.8..€ lordi annui, ma se in un futuro acquisto un'auto nuova e la intesto a me stesso, con la mia invalidità descritta prima avrò diritto all'esenzione della tassa di proprietà? Io vivo nella regione Sicilia. Grazie buonanotte
Da quanto lei riporta ha diritto solo al rilascio del contrassegno disabili utile alla viabilità per il parcheggio e sosta dei disabili.
Riguardo invece alle agevolazioni fiscali del settore auto può rientrare unicamente se il verbale riporta disabilità motorie, ma soprattutto se lei è in possesso di una patente di tipo speciale con l'obbligo nella stessa di adattamenti alla guida obbligatori che devono necessariamente essere riportati nel libretto di circolazione dell'auto. Oppure se lei ha disabilità motorie tale da dover essere trasportato con l'auto di sua moglie e dove il veicolo stesso deve essere necessariamente adattato per il trasporto e che tali modifiche siano riportate nella carta di circolazione del veicolo.
Il rientro in diritto senza l'obbligo di modifica del veicolo non le spetta in quanto lei non ha pluriamputazioni, non ha la grave o impedita capacità deambulatoria (ha solo quella sensibilmente ridotta che serve unicamente a rilascio del contrassegno disabili), non ha disabilità mentali, non è sordomuto e non rientra tra i non vedenti. Solo in uno di questi casi può avere agevolazioni fiscali all'acquisto dell'auto o l'esonero dalla tassa di proprietà senza modificare il veicolo.
Salve.
Maurizio.
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Re: Legge 104 art. 3 com.3
Messaggioda antonio.isola » 28/10/2017, 08:08
Egr. Prof. Maurizio
Buongiorno, chiarissimo come al solito, allora no ne ho diritto, grazie e buon fine settimana
Buongiorno, chiarissimo come al solito, allora no ne ho diritto, grazie e buon fine settimana
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